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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31658/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lite trae origine da una controversia in materia di pubblico impiego sanitario, indicata in epigrafe come avente ad oggetto subordinazione e remunerazione. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso; l'azienda sanitaria regionale ha resistito e, a sua volta, proposto ricorso incidentale/successivo. Nel corso del giudizio di legittimità, i difensori di entrambe le parti hanno depositato istanza congiunta dichiarando che non avevano più interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto era intervenuto un accordo che aveva definito la lite e il rapporto sottostante, con richiesta di compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'accordo sopravvenuto tra le parti e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha quindi compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione. Inoltre ha escluso il raddoppio del contributo unificato, chiarendo che il meccanismo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica quando il giudizio si chiude con cessazione della materia del contendere, poiché tale esito non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13,comma 1 - quater , del D.P.R. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione si chiude con declaratoria di cessazione della materia del contendere, perché il meccanismo sanzionatorio opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

  • Cass. S.U. n. 8980/2018

    L'accordo sopravvenuto tra le parti, che sostituisce la disciplina previgente e le statuizioni di merito impugnate, fa venire meno il bisogno di tutela giurisdizionale e giustifica la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando le parti, nel corso del giudizio di legittimità, raggiungono un accordo che definisce la lite e il rapporto sostanziale controverso, viene meno l'interesse alla decisione e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere non equivale a una conferma nel merito della sentenza impugnata e, quindi, non integra i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o per le declaratorie di inammissibilità o improcedibilità.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite, specie quando vi sia istanza congiunta delle parti o una definizione negoziale della controversia.

Come è indicizzato

MateriePubblico impiegoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

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