Cassazione Penale, Sentenza n. 29045/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. di Barcellona P.G. per tentativo di estorsione aggravata nei confronti di persona ultrasessantacinquenne. Le censure svolte dal ricorrente riguardano: ricusazione del giudice (presunta incompatibilita per precedenti provvedimenti), inutilizzabilità di annotazioni di polizia giudiziaria per ritardo e incompletezza, acquisizione di sentenza irrevocabile di altro imputato (art. 238-bis), mancata trasmissione di atti e pagine processuali al Tribunale del riesame, nullita per omissioni formali (verbali e firme), omissione di valutazione delle investigazioni difensive, inutilizzabilità di interrogatorio del coindagato Laganà per carenza di garanzie, rilievi sulla fondatezza e attualità delle esigenze cautelari e contestazione del ritardo del pubblico ministero nella richiesta della misura, nonché incompatibilita di salute con il regime carcerario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati la maggior parte dei motivi (ricusazione improcedibile in cassazione per mancato esperimento dell'istituto di cui all'art. 38 cp.p.; inutilizzabilita delle annotazioni non provata; acquisizione della sentenza irrevocabile legittima ex art. 238-bis; omissioni di trasmissione non determinanti per nullita del procedimento; valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità). Tuttavia il ricorso è stato accolto limitatamente al profilo delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto carente la motivazione del Tribunale sulla attualità del pericolo di reiterazione del reato, soprattutto alla luce del lasso temporale di circa due anni tra i fatti e l'applicazione della misura, e ha annullato l'ordinanza impugnata quanto a quel profilo, rinviando al Tribunale di Messina per un nuovo esame specificamente motivato sull'attualità delle esigenze cautelari. La pronuncia non comporta immediata liberazione del detenuto; la cancelleria deve trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
La Corte evidenzia che la ricusazione del giudice deve essere esperita con le forme e i termini previsti dall'art. 38 cp.p.; il motivo di ricusazione non esperito correttamente è inammissibile in cassazione
La norma riguarda l'obbligo di comunicare senza ritardo la notizia di reato; la Corte osserva che non si applica agli atti investigativi successivi (annotazioni) e quindi non giustifica automaticamente l'inutilizzabilità di annotazioni tardivamente trasmesse
Richiama i compiti della polizia giudiziaria anche dopo la comunicazione della notizia di reato; la Corte lo usa per spiegare che la polizia può continuare autonomamente le investigazioni
Attribuisce alla polizia giudiziaria il potere-dovere di compiere indagini anche senza direttive del PM; combinato con art. 348 giustifica l'attività autonoma documentata in annotazioni
art. 357, comma 4, cod.proc.pen.
Stabilisce che gli atti documentanti l'attività di polizia giudiziaria siano messi a disposizione del PM senza fissare termini stringenti; la Corte lo evoca per escludere sanzioni automatiche per ritardi
art. 115 disp. att. cod.proc.pen.
Norme di documentazione dell'attivita di polizia giudiziaria; non prevedono sanzioni di inutilizzabilità per eventuali irregolarita formali marginali nelle annotazioni
art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.
Limita i motivi di impugnazione alla violazione di norme che comportino sanzioni processuali tassative; la Corte sottolinea che il ricorrente non ha indicato una norma il cui inosservanza giustifichi inutilizzabilità
Consente l'acquisizione di sentenze irrevocabili; la Corte afferma la legittimita dell'acquisizione e respinge la censura generica sull'uso della sentenza di altro imputato
Disciplina il riesame delle misure cautelari e l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame solo degli atti selezionati dal PM per sostenere la richiesta; omissioni non decisive non determinano nullita ma al piu inutilizzabilità
art. 34 e art. 36 cod.proc.pen.
Riguardano l'astensione e la ricusazione del giudice; la Corte ricorda che le doglianze su tali profili devono transitare attraverso gli strumenti previsti (art. 38) e non sono sindacabili in cassazione se non esperiti
Norme sulla valutazione della prova; la Corte ricorda che le critiche alla valutazione di attendibilita sono questioni di merito e in genere non sindacabili in sede di legittimita salvo manifeste contraddizioni
art. 125, 111 Cost.
Richiamate dal ricorrente in relazione a garanzie difensive; la Corte richiede che tali censure siano concrete e specifiche per incidere in cassazione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen.
Prevede l'obbligo di inviare copia della decisione al Direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in liberta immediata; la Corte dispone tale comunicazione
Massime di principio
- In cassazione le doglianze di natura procedurale devono indicare il preciso modello normativo la cui violazione si assume; generiche contestazioni di merito o di valutazione delle prove sono inammissibili
- Le istanze di ricusazione devono essere esperite con le forme e i termini previsti dal codice (art. 38 cp.p.); la mancata esperibilità impedisce di sollevare la questione in cassazione
- Le annotazioni di polizia giudiziaria compiute dopo la notizia di reato non sono automaticamente inutilizzabili se trasmesse tardivamente; va applicata la distinzione tra notizia di reato (art. 347) e atti d'indagine (art. 348, art. 55, art. 357)
- La mancata trasmissione al tribunale del riesame di atti non determinanti per la decisione non provoca la nullita del procedimento, ma può rendere inutilizzabili gli atti non trasmessi; l'obbligo di trasmissione riguarda gli atti che il PM ha scelto di utilizzare per la richiesta cautelare
- La Corte non riesamina la valutazione di attendibilita' e gravita' indiziaria se fondata su motivazione logica: i giudizi di fatto sono sindacabili in cassazione solo in presenza di palese illogicita' o contraddizione
- Per giustificare misure cautelari adottate a distanza nel tempo, il giudice deve motivare l'attualita' delle esigenze cautelari con elementi prognostici recenti; l'assenza di tale motivazione può determinare annullamento e rinvio
- L'annullamento parziale (es. solo sul profilo delle esigenze cautelari) comporta il rinvio per nuovo esame e non necessariamente la immediata liberazione del detenuto; le formalita' di comunicazione all'istituto penitenziario restano obbligatorie
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