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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33484/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (beneficiario)

La controversia

La controversia nasce da un assegno bancario di euro 5.000, emesso in favore del resistente con causale riferita a un investimento/contributo per un'associazione non riconosciuta. Il titolo veniva presentato all'incasso ma risultava impagato per difetto di provvista; il beneficiario otteneva decreto ingiuntivo contro l'emittente, in proprio e quale legale rappresentante dell'associazione. L'opposizione sosteneva che il credito fosse privo di causa, perché la somma costituiva contributo associativo o rimborso di quota sociale, quindi inesigibile per effetto della disciplina dell'associazione non riconosciuta. Il giudice di pace accoglieva l'opposizione, ma in appello il tribunale riformava la decisione, ritenendo che la somma fosse dovuta a titolo di restituzione di contributo associativo e che il divieto di divisione del fondo comune ex art. 37 c.c. non operasse perché l'associazione risultava di fatto già cessata. In cassazione il ricorrente proponeva tre motivi: (1) nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, lamentando che il tribunale avesse fondato la conclusione sulla cessazione dell'associazione su un mero richiamo alle deposizioni testimoniali e che vi fosse contraddizione tra l'affermazione di estinzione e la condanna anche dell'associazione; (2) falsa applicazione degli artt. 37 e 27 c.c., sostenendo che l'estinzione di un'associazione non riconosciuta non può essere desunta dalla sola inattività di fatto ma solo da cause legali o statutarie, e che il tribunale avrebbe omesso di considerare lo statuto; (3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., deducendo un'erronea attribuzione dell'onere di provare la permanenza dell'associazione al momento dell'emissione dell'assegno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e comunque infondato nella parte in cui denunciava una pretesa contraddizione, osservando che dopo lo scioglimento o l'estinzione di un'associazione può aprirsi la fase di liquidazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché introduceva una questione nuova, non trattata nei gradi di merito e non autosufficientemente allegata, oltre a risolversi in una contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla cessazione dell'associazione. Il terzo motivo è stato ritenuto assorbito, poiché anch'esso investiva la medesima questione nuova e la valutazione probatoria del tribunale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 37 c.c.

    La Corte richiama la norma nel quadro della disciplina del fondo comune dell'associazione non riconosciuta e della fase successiva allo scioglimento/estinzione, senza smentire la regola dell'indivisibilità del patrimonio sociale durante la vita dell'ente.

  • art. 27 c.c.

    La censura che invocava la norma è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile; la Corte non entra nel merito della disciplina delle cause di cessazione dell'associazione non riconosciuta.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La doglianza di omessa o apparente motivazione è stata rigettata in rito perché il motivo era generico e non confrontava specificamente la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Viene richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi secondo e terzo, ma le censure sono state reputate inammissibili perché nuove o dirette a rivalutare il merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Richiamato nel primo motivo per denunciare un error in procedendo; la Corte ha escluso il vizio per genericità e per insussistenza della dedotta contraddizione logica.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    La Corte valorizza l'onere di specifica indicazione e autosufficienza del ricorso, ritenendo generica la censura che non spiega in concreto il vizio denunciato.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sull'onere della prova è stata ritenuta assorbita/inammissibile perché collegata a una questione nuova e alla contestazione dell'apprezzamento probatorio di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione del principio di non contestazione è stata disattesa in quanto implicava una rivalutazione degli elementi istruttori già esaminati dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale fonte che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del T.U. spese di giustizia.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere prospettate per la prima volta questioni di diritto o temi di contestazione che richiedano accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito; chi li deduce deve indicare specificamente dove e come li abbia già introdotti.
  • La denuncia di omessa o apparente motivazione richiede un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; una censura generica che non spieghi quale passaggio logico-giuridico manchi è inammissibile.
  • La contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito non è, di regola, scrutinabile in cassazione come violazione di legge o vizio motivazionale, se mira solo a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Lo scioglimento o la cessazione di un'associazione non esclude di per sé l'esistenza di una fase di liquidazione dei rapporti e del patrimonio residuo, sicché non vi è contraddizione logica nel dare conto dell'estinzione e, insieme, della permanenza di esigenze liquidatorie.
  • Le doglianze su riparto dell'onere della prova e principio di non contestazione sono inammissibili quando si fondano sulla contestazione dell'accertamento di fatto già operato dal giudice di merito e non su un effettivo errore di diritto autonomamente censurabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContrattiDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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