Cassazione Penale, Sentenza n. 29846/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva, tra l'altro, la violazione di legge per il rigetto della richiesta di ammissione alla trattazione orale formulata dal difensore e, alternativamente, vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per furto aggravato. Il motivo ritenuto fondato riguardava l'impugnazione del mancato riconoscimento della tempestività della richiesta di trattazione orale presentata entro quindici giorni dalla data effettiva dell'udienza (11.5.2021) dopo che la precedente udienza (19.1.2021) era risultata inidonea per omessa notifica del decreto di citazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo (violazione del diritto di difesa per mancata ammissione alla trattazione orale). Il Collegio ha rilevato che la richiesta di trattazione orale, presentata per il tramite del difensore entro i quindici giorni antecedenti la data effettiva dell'11.5.2021, era tempestiva e che lo svolgimento del giudizio d'appello in camera di consiglio senza la partecipazione dell'imputato e del difensore, nonostante la richiesta, ha determinato la lesione del contraddittorio e una nullità generale ai sensi degli artt. 178 e 180 c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio a diversa sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Disciplina emergenziale che consente alla Corte di Appello di procedere in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori salvo richiesta di discussione orale da parte di una delle parti o manifestazione di volontà di comparire dell'imputato; prevede il termine perentorio di 15 giorni per la richiesta scritta
La norma autorizza il procedimento camerale non partecipato solo se nessuna parte chiede la discussione orale; la richiesta scritta presentata entro 15 giorni prima della data effettiva dell'udienza vale a impedire il procedimento non partecipato. In caso di udienza rinnovata per mancata notifica, il termine va calcolato con riferimento alla nuova udienza effettivamente celebrata
art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Prevede il deposito con valore legale mediante invio da PEC degli atti, documenti e istanze diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, e rimanda a specifiche tecniche e all'elenco PEC degli uffici giudiziari
Consente il deposito telematico tramite PEC per le istanze di richiesta di discussione orale durante l'emergenza, indicando le modalità tecniche; l'avvenuto deposito a mezzo PEC secondo le regole è elemento probatorio della tempestività
art. 1, comma 2, legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176
Abroga il d.l. n. 149/2020 e ripropone il contenuto dell'art. 23 del d.l. n. 149 del 2020 inserendolo come art. 23-bis nel testo risultante dalla conversione del d.l. n. 137/2020
Riafferma la disciplina emergenziale relativa alla trattazione orale e al procedimento camerale non partecipato, con le stesse conseguenze applicative
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nullità generali (previsione di nullità rilevabili ai sensi del codice di procedura penale)
La Corte ha qualificato come nullità generale la violazione del diritto di difesa derivante dall'impossibilità di partecipare alla trattazione orale, rilevabile anche in Cassazione
Disposizioni sulle conseguenze delle nullità nel processo penale
La nullità per mancato contraddittorio in fase di appello comporta l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, secondo le prescrizioni del codice
art. 111 Costituzione
Diritto al giusto processo e al contraddittorio
La sentenza richiama la tutela costituzionale del contraddittorio quale parametro fondamentale che è stato leso dallo svolgimento del procedimento camerale non partecipato nonostante la richiesta difensiva
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Diritto a un processo equo
La Corte ha richiamato la garanzia europea del giusto processo per confermare che la mancata partecipazione delle parti alla discussione orale, quando richieste, può costituire violazione di diritti fondamentali
Massime di principio
- Durante la disciplina emergenziale COVID-19, la richiesta scritta e tempestiva di discussione orale presentata entro 15 giorni prima della data effettiva dell'udienza impedisce che il giudizio d'appello si svolga in camera di consiglio non partecipata.
- Se l'udienza originaria viene annullata o è inidonea per mancata notifica, il termine per la presentazione della richiesta di discussione orale va valutato rispetto alla nuova data effettiva; la richiesta fatta per la nuova udienza è valida se rispettosa del termine di 15 giorni prima di quella data.
- La mancata ammissione alla trattazione orale, quando la richiesta è tempestiva, integra una lesione del diritto di difesa e del contraddittorio (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU) e costituisce nullità generale rilevabile in Cassazione (art. 178 e 180 c.p.p.).
- Imputato e difensore vanno considerati unitariamente: la facoltà dell'imputato di partecipare mediante difensore presuppone che il difensore sia informato della data dell'udienza e possa tempestivamente richiedere la trattazione orale.
- In situazioni analoghe, conservare le prove del deposito telematico (PEC) della richiesta di discussione orale e segnalare eventuali anomalie di notifica sono passi essenziali per poter successivamente dedurre la nullità e ottenere l'annullamento con rinvio.
- La nullità per mancata possibilità di concludere oralmente può essere fatta valere anche in sede di ricorso per Cassazione, non essendo sempre limitata ai gradi di merito.
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