Cassazione Penale, Ordinanza n. 04880/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando colpa nella proposizione di un'impugnazione evidentemente inammissibile, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per percosse, minaccia e violazione di domicilio. L'unico motivo dedotto concerneva il vizio di motivazione sulla mancata esclusione della recidiva: il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato sulla sussistenza dei presupposti per applicare la recidiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che la motivazione d'appello richiamava plurimi precedenti, anche per reati gravi e della medesima indole, e dava conto della specifica gravità e reiterazione dei fatti, sicché la censura è stata ritenuta generica e manifestamente infondata.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone la colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
Richiamata a sostegno dell'applicazione della sanzione pecuniaria per impugnazione inammissibile con profili di colpa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura sulla motivazione della recidiva si risolve in allegazioni generiche e non confrontate con il contenuto effettivo della motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione sul diniego dell'esclusione della recidiva è congrua quando il giudice di merito valorizza precedenti penali plurimi, anche per reati della medesima indole o gravi, e collega tali elementi alla maggiore pericolosità dell'imputato.
- Una doglianza di legittimità contro la recidiva deve indicare in modo specifico natura, tempi e rilevanza dei precedenti valorizzati dal giudice di merito; in difetto, la censura è generica e non scrutinabile nel merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, se emerge colpa nella proposizione dell'impugnazione, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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