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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29552/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto che il termine per il deposito del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. sia perentorio e che l'omesso deposito del ricorso, ancor più del deposito tardivo, comporti l'improcedibilità del ricorso principale, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile dalla costituzione del controricorrente. Ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso principale e ha compensato le spese.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 7817/2019 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, ma secondo quanto emerge dal controricorso dell'Agenzia delle Entrate non ha depositato il ricorso in cancelleria entro il termine prescritto. La Corte rileva che dagli atti risultava una certificazione negativa della cancelleria circa l'omesso deposito. Il ricorrente, quindi, aveva introdotto il giudizio di legittimità senza rispettare l'onere processuale del tempestivo deposito del ricorso, questione che la controparte ha valorizzato per ottenere la declaratoria di improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato solo in fatto per indicare il ricorso per cassazione; non viene svolta una specifica interpretazione della norma nel merito della decisione.

  • art. 369 c.p.c.

    Il termine per il deposito del ricorso per cassazione è qualificato come perentorio; l'omesso o tardivo deposito comporta improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.

  • art. 156 c.p.c.

    La costituzione del controricorrente non sana il vizio derivante dal deposito tardivo o omesso del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. è un onere processuale perentorio: la sua violazione determina improcedibilità del ricorso.
  • L'omesso deposito del ricorso per cassazione è sanzionato con l'improcedibilità, in quanto vizio ancor più grave del deposito tardivo.
  • L'improcedibilità per mancato tempestivo deposito del ricorso per cassazione è rilevabile d'ufficio e non viene sanata dalla successiva costituzione del controricorrente.
  • La verifica della rituale instaurazione del giudizio di cassazione precede l'esame del merito e, se negativa, conduce alla declaratoria di improcedibilità con regolazione delle spese secondo le circostanze del caso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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