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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22671/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Genova che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Massa del 25/07/2022, con cui Laghi era stato condannato per il reato continuato di truffa aggravata ai danni dello Stato e peculato d'uso. Il ricorso per cassazione deduceva: (1) violazione di norme processuali (art. 581, lett. d) e art. 591 c.p.p.), sostenendo che con l'atto di appello si era criticato sia l'elemento oggettivo (artifici e raggiri) sia l'elemento soggettivo della condotta; (2) violazione degli artt. 581, comma 1-bis, e 591 c.p.p., contestando che la Corte d'appello avesse applicato il parametro introdotto dall'art. 581, comma 1-bis, norma successiva al deposito dell'atto di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che la sentenza di primo grado aveva adeguatamente motivato, sulla base di documenti e testimonianze, l'esistenza di un sistema posto in essere dall'imputato per risultare formalmente presente in servizio presso la ASL mentre svolgeva attività commerciale nella cooperativa di cui era socio e consigliere, procurandosi un ingiusto profitto e determinando un danno per l'amministrazione. L'atto di appello è stato ritenuto carente di specificità: si è limitato a reiterare il punto difensivo già esaminato e superato dal primo giudice (la possibilità di sostituzione tramite colleghi "jolly"), senza affrontare compiutamente e criticare in modo circostanziato la complessa argomentazione motivazionale. Quanto al secondo motivo relativo all'applicazione dell'art. 581, comma 1-bis, la Corte ha rilevato l'eccentricità della doglianza rispetto al quadro giurisprudenziale consolidato. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    art. 581, lett. d) e comma 1-bis

    Parametro utilizzato per valutare l'ammissibilità dell'impugnazione: richiede specificità delle ragioni di fatto o di diritto rispetto ai punti della decisione che si intendono riformare; il comma 1-bis, introdotto successivamente al deposito dell'appello, non poteva essere applicato retroattivamente alla valutazione dell'ammissibilità dell'atto di impugnazione.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Riferito come norma processuale di riferimento per il contenuto e la forma dei motivi di impugnazione; usato assieme all'art. 581 per valutare la specificità dei motivi di appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Autorizza la condanna pecuniaria in caso di responsabilità o colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; applicata per comminare Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Sezioni Unite n. 8825/27/10/2016

    Richiama il principio secondo cui l'impugnante deve indicare le ragioni concrete di fatto o di diritto per cui non condivide il punto della decisione impugnato; fondamento della valutazione di specificità.

  • Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019 (Jallow)

    Sez. 3 n. 12727/21/02/2019

    Conferma che non è sufficiente una mera enunciazione di contrasto: è necessaria l'indicazione delle ragioni in fatto o in diritto che giustificano la riforma.

  • Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019 (Greco)

    Sez. 2 n. 51531/19/11/2019

    Precisazione che il difetto di specificità si configura quando non sono esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla precisione della motivazione impugnata.

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000

    Corte Cost. 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri per valutare la sussistenza di profili di colpa che legittimano la comminazione di una somma a titolo di ammenda/cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Un atto di appello deve indicare in maniera specifica e argomentata le ragioni di fatto e di diritto per cui si contesta ciascun punto della decisione impugnata: la mera ripetizione di argomenti già formulati e superati in primo grado è insufficiente.
  • L'onere di specificità dell'impugnazione è proporzionale alla specificità della motivazione del giudice di primo grado: più articolata è la motivazione, più dettagliati devono essere i rilievi dell'appellante.
  • La Corte d'appello non deve applicare norme sopravvenute in modo retroattivo al momento di valutare l'ammissibilità di un atto depositato anteriormente all'entrata in vigore di quelle norme.
  • Se il motivo d'appello non affronta compiutamente l'impianto argomentativo del primo giudice, l'appello può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) in presenza di profili di colpa.
  • In casi di reati fondati su condotte sistematiche (es. assenze continue e documentate finalizzate ad attività esterne), la documentazione probatoria e le testimonianze che attestano la continuità e la sistematicità delle condotte possono rendere inefficace l'argomento della possibile sostituzione da parte di terzi.
  • Nella predisposizione dell'impugnazione è strategico confrontarsi punto per punto con la motivazione di merito, spiegando concretamente perché la valutazione probatoria o giuridica sarebbe erronea, indicando eventualmente quali elementi probatori sono stati travisati o quali errori di diritto sono stati compiuti.

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