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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30394/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo avverso il rigetto della richiesta di liberazione anticipata. Il motivo sostanziale era che il Tribunale aveva ritenuto carente l'interesse perché, a suo dire, la pena era già terminata il 27/01/2024. Il difensore ha invece documentato che Iodice era in esecuzione pena per provvedimento di cumulo emesso dalla Procura di Roma il 4/12/2023, con residuo di pena fino all'11/07/2025, perciò sussisteva interesse al reclamo. Il Procuratore generale aveva chiesto annullamento senza rinvio ritenendo che, al momento dell'adozione dell'ordinanza, la detenzione fosse ancora in atto e che il provvedimento fosse dunque estraneo ai casi previsti dall'art. 666, comma 2, c.p.p.

La decisione

La Corte ha rilevato che nelle more è intervenuta la revoca dell'ordinanza impugnata da parte del Tribunale di sorveglianza (ordinanza del 1/07/2024), essendo stato accertato che Iodice era ed è detenuto in forza del provvedimento di esecuzione emesso il 4/12/2023 con residuo pena fino all'11/07/2025. Di conseguenza la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse. Non è stata disposta alcuna statuizione ulteriore, in particolare non è stata condannata la parte ricorrente alle spese o a somme a favore della Cassa per le ammende, conformemente al principio di precedenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    La norma delimita i casi tassativi in cui possono intervenire determinati provvedimenti in relazione alla cessazione della detenzione; nel caso il Procuratore generale ha ritenuto che al momento dell'ordinanza la detenzione era ancora in atto e quindi la dichiarazione di carenza di interesse non fosse corretta

  • Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Pujia)

    «In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza»

    Principio consolidato per cui la sopravvenuta mancanza di interesse non integra soccombenza e quindi non giustifica condanna alle spese o a somme a carico del ricorrente

  • Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021 (Lombardi)

    Conferma del principio secondo cui la revoca o la sopravvenuta estinzione del provvedimento impugnato determina l'assenza di conseguenze economiche a carico del ricorrente per sopravvenuta carenza di interesse

Massime di principio

  • Se nelle more della causa l'atto impugnato viene revocato o viene a mancare l'interesse del ricorrente, il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta mancanza di interesse, quando derivante da causa non imputabile al ricorrente, non configura soccombenza: il ricorrente non va condannato alle spese processuali né al pagamento di somme a favore della Cassa per le ammende.
  • Prima di dichiarare l'assenza di interesse alla impugnazione il giudice deve verificare con cura lo stato esecutivo reale della pena (es. provvedimenti di cumulo, ordini di esecuzione) perché la presenza di un ordine di carcerazione o di un cumulo può mantenere l'interesse del detenuto anche oltre la data di singoli provvedimenti
  • Le parti devono documentare prontamente gli elementi che incidono sull'interesse (certificati di esecuzione, provvedimenti di cumulo, date di fine pena) poiché tali elementi possono mutare nel corso del giudizio ed incidere sulla ammissibilità del ricorso

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