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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02277/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (personale ATA)

La controversia

Un aspirante al profilo di collaboratore scolastico, inserito nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ATA per il triennio 2021-2024, ha chiesto al tribunale l'accertamento del diritto a vedersi attribuire 5 punti per un periodo di circa dieci mesi di servizio militare di leva prestato, invece dei 0,5 punti assegnati dall'amministrazione scolastica. Secondo il ricorrente, il servizio militare doveva essere valutato integralmente ai fini del punteggio in base al d.lgs. n. 297/1994, alla l. n. 958/1986 e all'art. 52 Cost., con possibile disapplicazione dei decreti ministeriali n. 50/2021 e n. 235/2014 nella parte in cui prevedono la valutazione del servizio militare solo se reso in costanza di nomina. L'amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Il ricorrente ha quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di giurisdizione e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la domanda, per il suo petitum sostanziale, non mirasse all'annullamento in via diretta dell'atto generale o normativo che disciplina le graduatorie, ma all'accertamento del diritto del singolo aspirante alla corretta attribuzione del punteggio per il servizio militare, eventualmente mediante disapplicazione degli atti amministrativi ostativi. La causa è stata quindi rimessa al Tribunale di Catania anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 52 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro sostanziale a sostegno della piena valutazione del servizio militare

  • d.lgs. n. 297/1994, art. 20

    indicato dal ricorrente quale base normativa per il riconoscimento del punteggio del servizio di leva

  • l. n. 958/1986

    richiamata dal ricorrente quale norma a fondamento della valutazione del servizio militare

  • DM n. 50/2021

    "Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina"

    atto ministeriale applicabile alle graduatorie ATA, ritenuto dal ricorrente eventualmente disapplicabile nella parte in cui limita la valutazione del servizio militare

  • DM n. 235/2014

    "Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina"

    atto ministeriale richiamato per la stessa regola di valutazione del servizio militare in costanza di nomina

  • art. 10105/2021

    citata come riferimento al criterio del petitum sostanziale per individuare la giurisdizione

  • Cass., Sez. Un., 4 aprile 2023, n. 9330

    richiamata per affermare che, nelle controversie sulle graduatorie ATA, la giurisdizione ordinaria sussiste quando si chiede l'accertamento del diritto all'inserimento/corretta posizione, mentre quella amministrativa sussiste se si impugna direttamente l'atto normativo o generale

  • Cass., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123

    richiamata per il medesimo discrimine tra domanda di annullamento dell'atto generale e domanda di accertamento del diritto con eventuale disapplicazione

  • Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2016, n. 25836

    richiamata come precedente conforme sul criterio di riparto della giurisdizione nelle controversie sulle graduatorie scolastiche

  • Cass., Sez. Un., 20 luglio 2022, n. 22693

    richiamata per affermare il superamento del precedente orientamento contrario

  • Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198

    richiamata come orientamento poi superato

  • Cass., Sez. Un., 10105/2021

    richiamata per il criterio di individuazione della giurisdizione in base al petitum sostanziale

Massime di principio

  • Nelle controversie concernenti le graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale: se la domanda mira direttamente all'accertamento del diritto del singolo alla corretta collocazione in graduatoria o alla corretta attribuzione del punteggio, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
  • La giurisdizione amministrativa ricorre invece quando la domanda investe direttamente l'annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo che disciplina la graduatoria, e solo come effetto della sua rimozione si chiede il conseguente inserimento o la diversa collocazione in graduatoria.
  • La formazione delle graduatorie ATA, essendo basata su automatismi applicativi di tabelle e decreti ministeriali e non su valutazioni comparative discrezionali proprie di un concorso, non integra un procedimento concorsuale in senso proprio.
  • La corretta attribuzione del punteggio ai titoli dichiarati e posseduti nelle graduatorie scolastiche costituisce un diritto soggettivo azionabile davanti al giudice ordinario, anche con eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo che vi sia ostativo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneGraduatorie ATA
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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