Cassazione Civile, Sentenza n. 4797/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento di un immobile pignorato (procedura espropriazione n.1301/2013). Il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività ritenendo che il termine venti giorni decorresse dalla data di deposito del decreto in cancelleria. I ricorrenti deducono che, non essendovi stata comunicazione del decreto, il termine doveva decorrere dalla conoscenza legale o di fatto del provvedimento, concretizzatasi nella notifica del precetto per il rilascio dell'immobile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo erronea la decorrenza fissata dal Tribunale (deposito in cancelleria). La Corte ha affermato il principio secondo cui il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento decorre dal giorno in cui l'interessato ha avuto conoscenza, legale o di fatto, del decreto ovvero di un atto che ne presuppone necessariamente l'emanazione, con termine massimo l'esaurimento della fase satisfattiva (definitiva approvazione del progetto di distribuzione). Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato il giudizio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, perché verifichi l'epoca di effettiva conoscenza e decida anche sulle spese di giudizio.
Norme richiamate
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi decorre dalla conoscenza legale o di fatto del provvedimento impugnato o di un atto che presuppone la sua emanazione; non necessariamente dal deposito in cancelleria.
art. 281-sexies cod. proc. civ.
Norma invocata dal giudice di merito per la pronuncia in sede sommaria (il Tribunale aveva deciso l'inammissibilità dell'opposizione con riferimento a questa disciplina).
art. 13 legge 27 gennaio 2012, n. 3
Indica la qualità processuale del ricorrente (liquidatore giudiziale nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento).
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma procedurale utilizzata per il trattamento in camera di consiglio e per il deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero nella fase di cassazione.
artt. 2, 24, 111 Cost.
Richiamati in ricorso con riferimento a diritti costituzionali (es. diritto di difesa, giusto processo); la sentenza però decide sul profilo processuale della decorrenza del termine.
artt. 167, 487, 586, 617 cod. proc. civ.
Articoli processuali richiamati nel motivo: tra questi, 617 (opposizione agli atti esecutivi) è stato specificamente interpretato dalla Corte; gli altri indicano disposizioni generali sul processo esecutivo e sulle impugnazioni nella materia.
Massime di principio
- Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi non decorre automaticamente dalla data di deposito del decreto in cancelleria: conta la data in cui l'interessato ha effettiva conoscenza, legale o di fatto, del decreto o di un atto che ne presuppone l'esistenza.
- La trascrizione del decreto nei registri immobiliari svolge funzione di pubblicità dichiarativa e non fa di per sé partire il termine decadenziale per l'opposizione.
- La notifica di un atto successivo e consequenziale (es. intimazione di precetto per rilascio o atto di esecuzione conseguente al trasferimento) può costituire la conoscenza idonea a far decorrere il termine per l'opposizione.
- L'onere di diligenza delle parti nel processo esecutivo non impone un controllo costante e quotidiano del fascicolo telematico o della cancelleria; non è ragionevole pretendere che il privato verifichi ogni deposito in assenza di comunicazioni specifiche.
- Esiste un limite massimo per impugnare il decreto di trasferimento: l'opposizione va proposta comunque entro l'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione, ossia fino alla definitiva approvazione del progetto di distribuzione.
- In casi di mancata comunicazione/notifica del decreto, la tempestività dell'opposizione si valuta in base alla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza effettiva; se il giudice territoriale sbaglia nel calcolo del dies a quo, la Cassazione può cassare e rinviare per il nuovo accertamento.
- Prassi consigliata: allorché si sia parte in procedura esecutiva, chiedere espressamente comunicazioni o notifiche degli atti rilevanti, monitorare tempestivamente eventuali notifiche di atti successivi e agire prontamente entro i termini dalla conoscenza reale dell'atto.
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