Cassazione Civile, Ordinanza n. 00834/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista aveva proposto reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato emesso nell'ambito di una procedura fallimentare, sostenendo che non fosse stata correttamente liquidata la sua parcella per l'attività difensiva svolta in favore della procedura. Il Tribunale di Matera aveva dichiarato inammissibile il reclamo osservando che il giudice delegato non aveva adottato alcun provvedimento di liquidazione o di rigetto, ma aveva di fatto rinviato la decisione sulla liquidazione dei compensi. Il ricorso per cassazione censurava tale esito con cinque motivi: violazione degli artt. 25 e 26 l. fall. per aver ritenuto legittimo un rinvio discrezionale della liquidazione invece di una decisione di liquidazione o diniego; violazione degli artt. 1372 e 2233 c.c. per mancato rispetto dell'accordo sul compenso concluso con il professionista; violazione dell'art. 2233 c.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver subordinato il compenso alla regolazione delle spese di lite in giudizi diversi; nullità per motivazione apparente e violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, comma 4, c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo, perché il ricorrente aveva allegato che il giudizio amministrativo/pregiudiziale era stato definito e quindi il compenso era già maturato secondo il principio della postnumerazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti dei primi e del quinto motivo, ritenendoli fondati. Ha affermato che il giudice delegato, ai sensi dell'art. 25 l. fall., deve provvedere sulla richiesta di compenso liquidandola oppure rigettandola, e non può limitarsi a un non liquet o a un rinvio della decisione. Di conseguenza era ammissibile il reclamo ex art. 26 l. fall. anche contro la mancata liquidazione del compenso, profilo sul quale il Tribunale non si era pronunciato. Inoltre ha rilevato che il ricorrente aveva allegato in modo autosufficiente che la controversia era stata definita e che, per il principio della postnumerazione, il compenso era ormai maturato. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il decreto del Tribunale è stato cassato con rinvio al Tribunale di Matera in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'intera vicenda e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
impone al giudice delegato di provvedere sulla richiesta di compenso con liquidazione o rigetto; non è consentito un mero rinvio o non liquet.
il reclamo investe ogni illegittimità del provvedimento impugnato, compresa la mancata liquidazione del compenso professionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro per denunciare la violazione di legge nei primi tre motivi di ricorso.
richiamato dal ricorrente per la violazione dell'accordo sui compensi professionali.
norma evocata per sostenere che il compenso del professionista va determinato secondo il patto e i criteri legali, non potendo essere arbitrariamente differito o subordinato a eventi estranei.
richiamati per contestare l'aggancio del compenso alla regolazione delle spese giudiziali in procedimenti diversi.
art. 111 Cost.
invocato a sostegno della censura di motivazione apparente del provvedimento impugnato.
richiamato insieme all'art. 111 Cost. per denunciare il difetto del minimo costituzionale della motivazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione del compenso del professionista nell'ambito della procedura fallimentare, il giudice delegato deve adottare un provvedimento espresso di liquidazione o di rigetto; non è ammissibile un rinvio sine die della decisione né un provvedimento di non liquet.
- Il reclamo ex art. 26 l. fall. può investire anche la mancata pronuncia sulla richiesta di compenso, perché il mezzo di impugnazione riguarda ogni illegittimità del provvedimento del giudice delegato.
- Se il ricorrente allega in modo autosufficiente il completamento dell'attività professionale e la maturazione del compenso secondo il criterio della postnumerazione, il giudice del reclamo deve esaminare tale fatto decisivo e non può ignorarlo.
- La determinazione del compenso professionale non può essere subordinata, in via automatica o discrezionale, alla futura regolazione delle spese di lite in procedimenti diversi da quello in cui l'attività è stata svolta.
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