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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22089/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La difesa impugnava la conferma della condanna per peculato (art. 314 c.p.) contestando: 1) la sussistenza del dolo, ritenuto apodittico dai giudici di merito; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), nonostante l'assenza di precedenti e la parziale restituzione di €2.000; 3) l'errata determinazione del profitto confiscabile ai sensi della normativa sulla confisca (art. 322/323-ter c.p.), in quanto non era stata detratta la somma restituita dopo il reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo al dolo (confermando la regolarità della motivazione della Corte di appello sulla sussistenza del dolo per omissione del versamento e perseveranza nell'inadempimento). Ha invece accolto i secondi e terzi motivi: ha ritenuto insufficiente la motivazione del diniego delle attenuanti generiche (dovendosi considerare la restituzione e non si può penalizzare il legittimo esercizio di diritti difensivi) e ha stabilito che la misura confiscabile va determinata sul profitto 'attuale', detraendo le restituzioni effettivamente eseguite e accettate (qui €2.000). Per tali punti la sentenza è annullata e il giudice rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La Cassazione conferma che il dolo nel peculato è di natura generica: è sufficiente la coscienza e volontà di appropriarsi di somme di cui l'agente ha la disponibilità per ragione del servizio; i motivi antecedenti dell'azione (es. necessità economica) non escludono il dolo.

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    La concessione o il diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, ma il diniego deve essere motivato indicando le ragioni ostative; il giudice deve tenere conto anche della condotta successiva all'offesa (es. restituzioni) e non può valutare negativamente scelte difensive costituenti legittimo esercizio dei diritti processuali.

  • art. 133 cod. pen. (criteri per il trattamento della pena)

    Ai fini della concessione e della misura delle attenuanti generiche, il giudice deve considerare anche la condotta dell'imputato successiva al reato e nel processo, come elemento indicativo della personalità e della capacità a delinquere.

  • art. 322-ter / art. 323-ter cod. pen. (confisca del profitto del reato)

    In tema di confisca il profitto confiscabile va quantificato al momento dell'applicazione della misura, ossia sul profitto 'attuale': il giudice deve detrarre le restituzioni effettivamente effettuate e accettate dalla parte offesa, escludendo dalla confisca la parte di utilità ormai tornata nella disponibilità della vittima.

  • D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303, art. 23 (regolamento giochi - termine di versamento)

    La mancata osservanza del termine di versamento previsto dal regolamento è elemento considerato dalla Corte di merito per ritenere la perseveranza nell'inadempimento e quindi il carattere appropriativo della condotta.

Massime di principio

  • Il dolo nel reato di peculato può essere desunto dalla volontà di appropriarsi concretizzata nell'omesso versamento e nella perseveranza nell'inadempimento: non è necessario provare il movente antecedente.
  • Il diniego delle attenuanti generiche richiede una motivazione che espliciti le ragioni ostative; il giudice deve valutare la condotta successiva (es. restituzioni) e non può penalizzare il legittimo esercizio di facoltà difensive come l'assenza o il silenzio.
  • In presenza di restituzioni operate dopo il reato e accettate dalla parte offesa, il giudice deve detrarre tali somme dal profitto su cui viene calcolata la confisca: la misura confiscatoria riguarda il profitto 'attuale'.
  • Quando la Corte di cassazione annulla parzialmente per vizio di motivazione, rinvia ad altra sezione per nuovo esame limitato ai punti censurati; le restanti statuizioni possono rimanere confermate.

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