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Sentenza

Sentenza del 14/12/2021 n. 39977 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso contestava l'irrogazione di sanzioni per sottofatturazione del valore delle merci importate (anno 2011) sostenendo che lo spedizioniere in rappresentanza diretta non potesse essere ritenuto automaticamente responsabile per gli errori della fattura fornita dall'importatore e che fosse esente per errore incolpevole; inoltre denunciava violazioni del contraddittorio amministrativo. La CTR aveva ritenuto validi gli accertamenti doganali perché l'Amministrazione aveva dimostrato la consistente discrepanza (circa 30%) tra valore dichiarato e valore accertato tramite la banca dati MERCE e l'assenza di documenti comprovanti esportazione, assicurazione, trasporto e pagamento, e aveva ritenuto che lo spedizioniere, per ampiezza dello scostamento e per deficienze documentali, avrebbe dovuto conoscere o ragionevolmente conoscere l'inesattezza dei dati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della CTR. Ha ritenuto inammissibile la parte del ricorso che evocava il Ministero dell'Economia e delle Finanze (non legittimato passivamente dopo il trasferimento di competenze alle Agenzie) e infondati i motivi relativi a erronea applicazione del CDC, della L. n.213/2000 e della pretesa esenzione per errore incolpevole. Ha confermato il principio secondo cui lo spedizioniere in rappresentanza diretta è solidalmente responsabile solo se ha fornito i dati/documenti usati per la dichiarazione e conosceva o avrebbe dovuto conoscere la loro erroneità o invalidità; ha ritenuto che l'Amministrazione avesse adempiuto all'onere probatorio utilizzando elementi presuntivi (ampio scostamento e deficienze documentali) e che lo spedizioniere non avesse fornito prova contraria. Ha inoltre rigettato il motivo relativo alla violazione del contraddittorio per mancata dimostrazione del concreto pregiudizio ai diritti di difesa. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito) e ad ulteriori contributi ove dovuti.

Norme richiamate

  • Reg. (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario)

    "la persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto" (art. 5, comma 4)

    Stabilisce che la qualificazione come rappresentante diretto o indiretto dipende dalla prova dei poteri di rappresentanza: in mancanza di prova si presume rappresentanza indiretta (dichiarante) con la relativa responsabilità. Inoltre art.201 disciplina limiti di responsabilità del rappresentante diretto quando abbia fornito dati e ne conoscesse l'erroneità.

  • Reg. (CEE) n. 2454/1993

    art. 181 bis (richiamato nell'accertamento del valore mediante banca dati MERCE)

    Regole esecutive per la determinazione del valore in dogana; la banca dati MERCE e i sistemi informatici possono essere usati dall'Amministrazione per accertare valori medi/di riferimento e fondare presunzioni sul valore congruo delle merci.

  • Legge n. 213 del 2000

    "in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonchè alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali ... se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo" (art. 2, comma 6)

    Disciplinando la responsabilità solidale del rappresentante diretto, la norma richiede conoscenza o ragionevole conoscibilità dell'errore da parte dello spedizioniere che abbia fornito dati/documenti alla dichiarazione; non impone una responsabilità oggettiva automatica per il semplice deposito della dichiarazione predisposta dall'importatore.

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    art. 57, comma 1 (trasferimento di competenze alle Agenzie fiscali)

    Ha trasferito all'Agenzia delle Dogane i rapporti, poteri e competenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rendendo l'Agenzia l'unico soggetto legittimato passivamente nel contenzioso doganale successivo al trasferimento.

  • D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374

    art. 11 (richiamato in tema di procedimenti amministrativi e contraddittorio)

    Norme procedurali che, nel testo ratione temporis, disciplinavano il procedimento amministrativo e il contraddittorio in caso di rettifiche d'ufficio; la giurisprudenza ha chiarito che l'assenza di un contraddittorio formale non determina automaticamente l'annullamento salvo concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997

    art. 10 (richiamato nel ricorso)

    Norma sul regime sanzionatorio tributario; nel caso la Corte ha rilevato l'inidoneità del richiamo a mutare la disciplina applicabile specificamente in materia doganale e la prevalenza della normativa doganale e delle norme speciali in materia di responsabilità degli spedizionieri.

  • L. 8 maggio 1998, n. 146

    abrogazione art. 41 TULD dal 15/05/1998

    Ha eliminato la precedente previsione di responsabilità sussidiaria dello spedizioniere prevista dall'art.41 TULD, già ritenuta incompatibile con il Codice Doganale Comunitario; la disciplina vigente è quella dettata dalla L. n.213/2000 e dal CDC.

  • Codice Civile

    art. 2729 c.c.; art. 1176 c.c., comma 2 (richiamati nel testo)

    Art.2729: ammissione di prove presuntive per l'adempimento dell'onere probatorio dell'Amministrazione; art.1176(2): parametro di diligenza professionale richiesto allo spedizioniere per provare di avere adottato la massima diligenza.

  • Regolamento (CE) n. 450/2008

    art. 16, p. 4 (richiamato nel ricorso)

    Disposizioni aggiornative del codice doganale relative alle procedure e garanzie; richiamo usato dal ricorrente in tema di diritti di difesa ma la Corte ha valutato che le garanzie procedurali non erano state lesive in concreto.

Massime di principio

  • Lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto non è automaticamente responsabile per errori della fattura dell'importatore: la responsabilità solidale sussiste solo se lo spedizioniere ha fornito i dati o i documenti utilizzati per la dichiarazione e conosceva o avrebbe dovuto conoscere la loro erroneità o invalidità.
  • L'Amministrazione doganale ha l'onere di provare la conoscenza o la ragionevole conoscibilità dell'errore da parte dello spedizioniere; tale onere può essere assolto anche mediante elementi presuntivi (es. ampia discrepanza di valore e carenza documentale).
  • Se lo spedizioniere si è limitato a depositare una dichiarazione predisposta dall'importatore allegando i documenti ricevuti, la prova contraria (diligenza professionale) grava sullo spedizioniere; deve dimostrare di aver adottato la diligenza massima richiesta dall'attività professionale.
  • Il mancato contraddittorio amministrativo formale non conduce automaticamente alla nullità dell'atto: è necessaria la prova del concreto pregiudizio al diritto di difesa e che, in sua assenza, il risultato del procedimento sarebbe potuto essere diverso.
  • In presenza di importazioni con valori significativamente discrepanti rispetto a banche dati/valori di riferimento e di documentazione incompleta o mancante, le autorità possono legittimamente fondare presunzioni sulla sottofatturazione e sulla conoscibilità dell'irregolarità da parte degli operatori coinvolti.
  • Nelle controversie doganali l'ente legittimato passivamente è l'Agenzia delle Dogane (non il Ministero), dopo il trasferimento delle competenze alle agenzie fiscali.

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