Cassazione Penale, Sentenza n. 26125/2025 del 16/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva ammesso la limitazione dell'uso di fornello e pentolame tra le ore 20:00 e le ore 7:00 per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis e che aveva invece respinto la sua domanda di accesso al barbiere più frequente. Si censurava il divieto notturno come misura afflittiva lesiva del diritto ad una corretta alimentazione e alla salute (richiamando la sentenza Corte cost. n.186/2018) e come discriminatoria perché applicata solo ai detenuti 41-bis, senza giustificazioni organizzative o di sicurezza idonee a motivare una diversa disciplina rispetto ai detenuti comuni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riaffermato che il diritto a cucinare è un diritto soggettivo collegato alla tutela dell'alimentazione e della salute, ma che l'amministrazione penitenziaria può legittimamente imporre fasce orarie per l'uso di fornelletto e pentolame nell'ambito dell'organizzazione interna. Differenziazioni di trattamento tra detenuti comuni e sottoposti ad art. 41-bis sono ammesse se sorrette da ragioni di sicurezza o organizzative non irragionevoli: nel caso concreto il D.A.P. ha motivato la fascia notturna con esigenze di igiene/salubrità e con la diversa presenza nelle celle delle due categorie, argomentazioni ritenute plausibili e non discriminanti. La Corte ha inoltre ritenuto che il divieto 20:00-7:00 non sia sproporzionato (ricadendo nel periodo destinato al riposo), e che il ricorrente non abbia provato esigenze particolari di salute che richiedessero la cottura in quella fascia. Ricorso respinto; condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 35-bis Ordinamento penitenziario
Strumento procedurale per il reclamo dell'Amministrazione; utilizzato dal D.A.P. per impugnare l'ordinanza del magistrato di sorveglianza. La Corte ricorda che le limitazioni imposte tramite ordinanze ex art.35-bis sono soggette a controllo di razionalità.
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
Regime detentivo differenziato che giustifica possibilità di misure più restrittive per ragioni di sicurezza e organizzazione; la Corte ammette trattamenti differenziati rispetto ai detenuti comuni se adeguatamente motivati.
Sentenza Corte costituzionale n.186/2018
Riconosce il diritto del detenuto a cucinare come parte del diritto ad una corretta alimentazione e alla salute; tuttavia tale diritto può essere regolato dall'amministrazione penitenziaria con fasce orarie, soggette a controllo di ragionevolezza.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez.1, n.4030/2020; Sez.1 n.36940/2022; Sez.1 n.43528/2023)
Principi consolidati secondo cui le fasce orarie per la cottura rientrano nell'organizzazione interna dell'istituto e sono ammissibili; il controllo giudiziario verifica la non irragionevolezza delle motivazioni e la non discriminazione del trattamento differenziato.
Massime di principio
- Il diritto del detenuto a cucinare è riconosciuto ma può essere regolamentato dall'amministrazione penitenziaria mediante fasce orarie; tali regolazioni sono legittime se motivate da esigenze organizzative, di igiene o di sicurezza e non risultano irragionevoli.
- Una diversa disciplina tra detenuti sottoposti a 41-bis e detenuti comuni è ammissibile quando esistono ragioni concrete (es. diversa presenza in cella, esigenze organizzative o di sicurezza) che giustifichino la differenziazione; la differenza di trattamento non è automaticamente discriminatoria.
- Il controllo del giudice di legittimità sulle limitazioni ai diritti dei detenuti è limitato alla verifica di plausibilità, ragionevolezza e non arbitrarietà delle motivazioni fornite dall'amministrazione.
- Per ottenere l'annullamento di una limitazione oraria il detenuto deve dimostrare l'irragionevolezza della misura o esigenze specifiche e documentate (es. motivi di salute) che rendano necessario l'uso del fornelletto nella fascia vietata.
- Misure che incidono sul quotidiano (es. divieto notturno di cucinare) sono più facilmente ritenute legittime se coincidono con orari di riposo e se mirano a tutelare la convivenza, la salubrità e la gestione del personale addetto al controllo.
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