Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20821/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente aveva ottenuto un inquadramento nei ruoli dirigenziali di un ministero a seguito di procedura concorsuale e rapporto a tempo indeterminato come dirigente di II fascia. Successivamente l'amministrazione aveva adottato un provvedimento di decadenza/destituzione con risoluzione del rapporto, ritenendo che al momento dell'assunzione mancasse un titolo di studio equipollente a quello richiesto dal bando. Il Consiglio di Stato aveva confermato il rigetto del ricorso originario ritenendo legittima la destituzione anche sulla base di una verificazione. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: (1) difetto assoluto di giurisdizione per sconfinamento del giudice amministrativo nella sfera riservata all'amministrazione, sostenendo che il TAR e poi il Consiglio di Stato avessero trasformato il giudizio sull'atto di destituzione in un sindacato sulla equipollenza del titolo e avessero sovrapposto proprie valutazioni a quelle dell'amministrazione; (2) omesso esercizio della giurisdizione e diniego di giustizia ex art. 24 Cost., perché il giudice amministrativo avrebbe deciso solo apparentemente sulla destituzione, pronunciandosi in realtà su un tema estraneo e non richiesto dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure non denunciavano un effettivo sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione, ma contestavano il modo in cui il giudice amministrativo aveva valutato fatti, prove e norme applicabili, cioè errori interni alla giurisdizione. Secondo la Corte, il controllo di giurisdizione non può estendersi alla correttezza argomentativa della decisione amministrativa né all'uso della verificazione, che attiene semmai a un errore processuale interno. È stata quindi confermata la condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 127 d.P.R. n. 3 del 1957

    la norma sulla destituzione richiama la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; la Corte osserva che l'interpretazione data dal giudice amministrativo della disciplina della destituzione rientra nella sua giurisdizione e non integra sconfinamento.

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente per sostenere un diniego di giustizia; la Corte esclude che vi sia stata negazione della tutela giurisdizionale, trattandosi piuttosto di contestazioni sul modo di esercizio della giurisdizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il difetto di giurisdizione denunciabile in cassazione riguarda solo lo sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione; non comprende errori di interpretazione della legge, valutazione delle prove o modo di esercizio del potere giurisdizionale.
  • Il giudice amministrativo non invade la sfera riservata all'amministrazione quando interpreta l'atto impugnato, applica la norma di riferimento e verifica la legittimità tecnica o giuridica del provvedimento, purché non sostituisca direttamente la propria scelta a quella dell'autorità amministrativa.
  • L'eventuale uso improprio di strumenti istruttori come la verificazione, così come l'asserita erronea individuazione del thema decidendum o della norma applicabile, integra al più un error in procedendo o in iudicando interno alla giurisdizione, non un eccesso di potere giurisdizionale.
  • Ai fini del sindacato di giurisdizione, il giudice amministrativo può accertare anche la conformità sostanziale dei presupposti tecnici o documentali dell'atto amministrativo alla fattispecie legale, senza per questo sostituirsi all'amministrazione nelle valutazioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.