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Ordinanza

Ordinanza n. 107/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza n. 384/2024 del TAR Abruzzo L’Aquila, previa adozione della misura cautelare più idonea ad assicurare gli effetti interinali della decisione sul ricorso ai sensi dell’art. 55, comma 1, cpa; dichiarare nulli: - il decreto rettorale Rep. n. 43/2026 - Prot. n. 0012274 del 23.01.2026, pubblicato in pari data all’ Albo Ufficiale di Ateneo, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva indetta con D.R. n. 252 - 2023 del 15/03/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Esami e Concorsi n. 24 del 28/03/2023 volta alla copertura di n. 1 posto di Professore di II fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 30/12/2010 n. 240 e del citato Regolamento per il Settore Concorsuale 08/C1 – Design e Progettazione tecnologica dell’ Architettura, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/11 – Produzione edilizia, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale, nella parte in cui è stato individuato l’ing. Davide Simeone quale candidato idoneo alla chiamata nel ruolo di Professore di II fascia - - i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 11 novembre 2025 (seduta preliminare); n. 2 di data 04 dicembre 2025 (seconda riunione); n. 3 del 19 gennaio206 (terza riunione) ; n e relativo allegato B contenente i giudizi individuali dei tre membri della commissione con la quale la Commissione all’esito della valutazione formulava la seguente graduatoria: 1. Davide Simeone, 2. Vito Getuli, 3. Stefania De Gregorio, - la deliberazione, qualora già adottata, con la quale il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale dell’Università dell’Aquila ha formulato la proposta di chiamata del prof. Davide Simeone, nonché della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di approvazione della proposta medesima di date, estremi e contenuto ignoti; - il decreto rettorale, qualora già adottato, di nomina in ruolo del prof. Davide Simeone di data, estremi e contenuto ignoti; - tutti gli atti antecedenti, intermedi della procedura e di ogni altro atto prodromico e consequenziale a quelli definitivi impugnati, e comunque connessi al relativo procedimento con ogni ulteriore statuizione a norma di legge; - in subordine per l’annullamento: - di tutti gli atti e provvedimenti sopra elencati; - di tutti gli atti antecedenti, intermedi della procedura e di ogni altro atto prodromico e consequenziale a quelli definitivi impugnati, e comunque connessi al relativo procedimento con ogni ulteriore statuizione a norma di legge; ordinando che la sentenza emananda sia eseguita dall’autorità amministrativa con nomina di altra Commissione in diversa composizione per il rinnovo delle operazioni concorsuali, entro giorni sessanta dalla notifica della sentenza o altro ritenuto idoneo e/o si opus sit che la emananda sentenza sia eseguita con la nomina di un Commissario ad acta per garantire la legittimità e la imparzialità della procedura di rinnovo delle operazioni concorsuali; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SIMEONE DAVIDE il 13\4\2026: - per la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità e comunque per l’infondatezza del ricorso principale nonché per l’accoglimento del ricorso incidentale con il quale vengono censurate per violazione di legge ed eccesso di potere le operazioni di valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente e dal ricorrente incidentale.

Giustizia amministrativa202600144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare e non ha esaminato, in questa fase, né i motivi relativi alla nullità o all'annullamento degli atti della procedura, né le censure del ricorso incidentale. Ha fissato la camera di consiglio del 10 luglio 2026 per la trattazione del ricorso in ottemperanza e del ricorso incidentale. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti della procedura selettiva per un posto di professore di II fascia, inclusi i verbali della commissione, l'individuazione del candidato idoneo e gli eventuali atti di chiamata e nomina

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio con domanda di ottemperanza alla sentenza n. 384/2024 del TAR Abruzzo, chiedendo inoltre, in via cautelare, la sospensione degli atti della procedura selettiva universitaria indetta per la copertura di un posto di professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare ICAR/11. Ha chiesto la declaratoria di nullità o, in subordine, l'annullamento del decreto rettorale di approvazione degli atti, dei verbali della commissione giudicatrice e della graduatoria che aveva collocato al primo posto il candidato individuato per la chiamata, nonché degli eventuali atti dipartimentali, delibere del Consiglio di amministrazione e decreto rettorale di nomina. Ha domandato anche il rinnovo delle operazioni concorsuali mediante nomina di una diversa commissione e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta. Il candidato collocato al primo posto ha proposto ricorso incidentale, censurando per violazione di legge ed eccesso di potere la valutazione dei titoli della ricorrente e del ricorrente incidentale e chiedendo la declaratoria di improcedibilità, inammissibilità o infondatezza del ricorso principale. All'udienza cautelare, tuttavia, la difesa della ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare, alla quale la ricorrente ha rinunciato in udienza.

Massime di principio

  • La rinuncia alla domanda cautelare formulata in udienza impedisce la decisione sulla sospensione degli atti impugnati e consente al giudice di limitarsi a prendere atto della rinuncia.
  • Quando il giudice rinvia a una successiva camera di consiglio la trattazione del giudizio di ottemperanza e del ricorso incidentale, senza decidere le domande sostanziali, il provvedimento ha natura interlocutoria e non definisce il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTutela cautelareConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela cautelare

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