Cassazione Civile, Ordinanza n. 17991/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta dall'agente della riscossione avverso il decreto con cui il giudice delegato aveva escluso, per ritenuta prescrizione, parte delle pretese creditorie insinuate al passivo di una procedura concorsuale. In particolare, erano stati esclusi un credito di euro 2.197.093,39 relativo a somme recuperate per conto di un ministero, e un ulteriore credito di euro 132.214,10 relativo a cartelle notificate prima del 2/3/2013. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione per difetto di valida legittimazione processuale del difensore, perché la procura speciale era stata rilasciata da un soggetto indicato come procuratore speciale in base a un atto notarile non prodotto. Con il ricorso per cassazione l'agente della riscossione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 75, 83 e 182, comma 2, c.p.c., lamentando che il Tribunale avrebbe dovuto assegnare un termine per regolarizzare la rappresentanza e non dichiarare l'inammissibilità; 2) violazione degli artt. 33 e 39 d.lgs. 112/1999, 99, comma 8, l.fall., 102 e 106 c.p.c., censurando il mancato accoglimento della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che, quando il potere di conferire la procura deriva da una procura speciale notarile non prodotta in giudizio, l'atto deve essere depositato unitamente al ricorso o all'opposizione, a pena di inammissibilità, perché il giudice e le controparti devono poter verificare l'effettiva estensione del potere rappresentativo. Ha inoltre evidenziato che, nel caso concreto, la controparte aveva tempestivamente eccepito il vizio e la parte non aveva sanato l'omissione pur avendone avuto occasione in udienza, sicché non vi era spazio per invocare la mancata concessione di un termine ex art. 182 c.p.c. L'inammissibilità del primo motivo è stata considerata assorbente rispetto al secondo motivo, relativo all'integrazione del contraddittorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di capacità/legittimazione processuale; la Corte ha ribadito che la verifica del potere rappresentativo deve essere possibile tramite il deposito dell'atto che lo conferisce quando esso deriva da procura speciale notarile.
richiamato in tema di procura alle liti; se il potere di rappresentanza si fonda su procura speciale notarile, questa deve essere prodotta in giudizio.
la Corte ha escluso che fosse dovuto un termine di regolarizzazione, perché l'eccezione della controparte aveva fatto sorgere immediatamente l'onere di sanatoria e la parte aveva avuto occasione di provvedere senza farlo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro di censura della violazione di legge nei motivi di ricorso.
è stato il fondamento dell'inammissibilità del primo motivo, poiché la questione era già risolta da un orientamento consolidato della Corte.
norma del procedimento di opposizione allo stato passivo oggetto del giudizio.
art. 99, comma 8, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
richiamato nel secondo motivo, relativo alla richiesta di integrazione del contraddittorio nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità dell'integrazione del contraddittorio; il motivo è rimasto assorbito.
invocato dal ricorrente sul litisconsorzio/processo di chiamata del terzo; il motivo è rimasto assorbito.
richiamato nel secondo motivo in materia di rapporti tra agente della riscossione ed ente impositore.
richiamato nel secondo motivo in materia di rapporti tra agente della riscossione ed ente impositore.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il potere di conferire la procura alle liti deriva da una procura speciale di natura notarile o comunque da un atto non assistito da pubblicità legale, tale atto deve essere prodotto in giudizio, perché il giudice e le controparti possano verificare l'effettiva esistenza ed estensione del potere rappresentativo.
- La mancanza di produzione dell'atto che fonda la rappresentanza processuale rende inammissibile l'atto introduttivo o l'impugnazione, ove non sia sanata tempestivamente; l'eccezione della controparte fa sorgere immediatamente l'onere di regolarizzazione.
- Il termine di cui all'art. 182 c.p.c. non è automaticamente dovuto in ogni ipotesi di difetto di rappresentanza, specie quando la parte abbia avuto concreta possibilità di sanare il vizio e non lo abbia fatto.
- L'inammissibilità di un motivo di ricorso che investa una questione preliminare e decisiva assorbe i motivi ulteriori che presuppongano l'esame del merito o di questioni dipendenti.
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