Cassazione Penale, Sentenza n. 14673/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di L'Aquila che aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata a Kevin Morello. Il Tribunale aveva ritenuto violato l'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p. perché il pubblico ministero non avrebbe trasmesso tutti gli atti d'indagine, segnatamente una chiavetta USB/DVD contenente un video dell'aggressione girato dal teste Ianotaro; la difesa sosteneva che il supporto fosse determinante per dimostrare l'innocenza dell'indagato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendolo fondato nei termini esposti. Ha affermato la distinzione giurisprudenziale tra omessa trasmissione (che può determinare la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p.) e trasmissione incompleta o difettosa (che non comporta automaticamente la perdita di efficacia). Nel caso di specie la trasmissione del materiale informatico era incompleta (erano stati allegati fotogrammi e l'annotazione di polizia giudiziaria), per cui il Tribunale del riesame avrebbe dovuto valutare la rilevanza del supporto e, se necessario, sollecitarne l'invio integrale entro il termine utile. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di L'Aquila per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen. (commi 5, 10 e 7)
Comma 5: impone la trasmissione degli atti al tribunale del riesame; la mancata trasmissione integra il presupposto per la perdita di efficacia della misura. Tuttavia la giurisprudenza distingue tra omessa trasmissione (sanzionabile con perdita di efficacia) e trasmissione incompleta/difettosa, che non determina automaticamente la perdita della misura. Comma 10: conseguenze procedurali della violazione; Comma 7: competenza del giudice del riesame (richiamato per il rinvio).
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione invocato dal Procuratore (violazione di legge) per censurare l'erronea applicazione dell'art. 309 da parte del Tribunale del riesame.
Cass. Sez. 5, n. 39103 del 27/06/2018
Precedente richiamato che distingue la mera trasmissione difettosa (o non chiaramente leggibile) dall'omessa trasmissione: in caso di trasmissione difettosa il tribunale può decidere prescindendo dagli atti non determinanti oppure sollecitare integrazione entro il termine di dieci giorni dal primo invio.
Cass. Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019
Precedente richiamato secondo cui il pubblico ministero non è obbligato a trasmettere i supporti informatici (video) se gli esiti rilevanti sono già riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria; tuttavia la trasmissione integrale può essere richiesta se il tribunale ne valuta la rilevanza per la decisione.
Massime di principio
- La perdita di efficacia della misura cautelare per violazione dell'art. 309 c.p.p. richiede una omissione reale nella trasmissione degli atti: la trasmissione incompleta o difettosa non determina automaticamente tale sanzione.
- Se gli atti sono stati trasmessi in modo incompleto, il tribunale del riesame deve valutare la rilevanza del materiale mancante e, se necessario, sollecitare l'invio integrale entro il termine previsto (giurisprudenza indica 10 giorni dal primo invio).
- Il pubblico ministero non è sempre obbligato a trasmettere i supporti informatici se i contenuti principali sono correttamente riassunti nell'annotazione di polizia giudiziaria; tuttavia la difesa può chiedere la trasmissione integrale e il tribunale deve valutare tale richiesta.
- La difesa che invoca la mancata conoscenza di elementi decisivi deve indicare specificamente quali parti dell'atto manchino e perché siano determinanti per la decisione, al fine di ottenere la sanzione estrema della perdita di efficacia della misura.
- L'annullamento dell'ordinanza per vizi di trasmissione non reintegra automaticamente la misura cautelare: la decisione viene rinviata al giudice del riesame per un nuovo giudizio conforme ai principi procedurali indicati.
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