Cassazione Civile, Ordinanza n. 28852/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari condominiali)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto di confine e di passaggio tra i proprietari di un immobile posto a confine e i proprietari di appartamenti facenti parte di un edificio condominiale. Nel giudizio di merito era stata chiesta la declaratoria di assenza di servitù di passaggio sugli immobili degli attori, la chiusura di un cancello collocato sul confine nello spazio destinato a parcheggio condominiale e la demolizione di una porzione di muro sconfinante di circa 10 cm. I convenuti avevano proposto domanda riconvenzionale per ottenere, in caso di esclusione della servitù, la costituzione di una servitù coattiva per interclusione del proprio fondo, la restituzione di euro 6.000 corrisposti per la sistemazione dell'area adibita a stradina di passaggio e il risarcimento dei danni per lavori eseguiti in previsione dell'utilizzo del passaggio. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'impugnazione ritenendo, sulla base dei titoli, che non fosse mai stata costituita una servitù di passaggio e che il muro risultasse sconfinare nella proprietà attorea per circa 10 cm. In Cassazione i soccombenti hanno proposto ricorso per tre motivi, ma prima della decisione hanno depositato rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che non vi era luogo a regolamento delle spese, poiché l'intimato che aveva depositato atto costitutivo non aveva proposto controricorso, ma solo manifestato l'eventuale volontà di partecipare alla discussione orale, discussione che non si è svolta. Ha infine escluso l'applicazione della sanzione di cui agli artt. 380-bis e 96, comma 2, c.p.c., mancando una decisione nel merito.
Norme richiamate
richiamato per la possibile definizione del ricorso in adunanza camerale; la Corte esclude ogni sanzione collegata a tale modulo decisorio perché il ricorso è stato rinunciato e non deciso nel merito
richiamato per affermare che non vi è luogo a regolamento delle spese nei confronti della parte che non ha depositato controricorso, ma solo un atto per eventuale partecipazione all'udienza
esclusa l'applicazione della condanna aggravata, poiché manca una decisione di merito sul ricorso
art. 380 bis e 96, comma 2, c.p.c.
il combinato disposto non consente la sanzione in assenza di pronuncia sul merito
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio, impedendo la decisione sul merito delle censure proposte.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non può applicarsi la sanzione processuale o pecuniaria collegata alla definizione di merito del ricorso.
- La regolazione delle spese non è dovuta nei confronti della parte intimata che non abbia proposto controricorso, ma si sia limitata a depositare un atto di mera partecipazione eventuale alla discussione.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, restano assorbite le questioni relative ai motivi di ricorso e alla fondatezza delle domande di merito decise nei gradi precedenti.
Come è indicizzato
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