Cassazione Penale, Sentenza n. 40520/2024 del 05/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c) c.p.p. per omessa traduzione dell'imputato all'udienza di appello nonostante fosse ristretto in carcere; il difensore aveva chiesto la trattazione orale e la traduzione in aula per permettere la partecipazione personale dell'imputato, ma la Corte di appello pur conoscendo lo stato detentivo ha proceduto dichiarando l'imputato assente e celebrando il giudizio in assenza, confermando la condanna di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che l'imputato era in stato di detenzione noto alla Corte di appello e che non risulta una rinuncia espressa alla presenza; ha affermato il principio secondo cui il giudice deve disporre d'ufficio la traduzione dell'imputato ristretto salvo rinuncia univoca; ha constatato la celebrazione illegittima del giudizio di appello (assenza non legittima e vizio radicale del contraddittorio) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
richiesta di trattazione orale menzionata in udienza; rilevante per l'organizzazione del contraddittorio ma l'obbligo di traduzione sussiste indipendentemente dalla forma di trattazione quando l'imputato è ristretto
art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
fonte del motivo di cassazione per violazione di norme processuali che hanno inciso sul diritto di difesa e sul contraddittorio; ha consentito alla Corte di cassazione di valutare la legittimità del processo di merito
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
richiamati nel motivo in relazione alle conseguenze della mancata traduzione e delle nullità processuali connesse alla assenza dell'imputato
art. 22 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato dalla giurisprudenza di legittimità come riferimento per l'autorizzazione alla traduzione e per il principio che lo stato di limitazione della libertà costituisce legittimo impedimento in re ipsa
Sez. U., n. 7635 del 30/09/2021 (Costantino), Rv. 282806
pronuncia di principio secondo cui, quando l'imputato è detenuto o sottoposto a limitazioni della libertà che impediscono la presenza in aula, il giudice deve disporre la traduzione d'ufficio salvo rinuncia espressa; tale principio è stato esteso dalla Corte al caso di specie per affermare l'obbligo giurisdizionale di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante
Massime di principio
- Se l'imputato è ristretto (carcere o arresti domiciliari) e ciò è noto al giudice, il giudice deve disporre d'ufficio la traduzione in aula, salvo che risulti una rinuncia libera e univoca alla presenza
- La mancata traduzione di un imputato detenuto e la celebrazione del processo in sua assenza costituiscono nullità radicale che inficia il contraddittorio e può portare all'annullamento della sentenza
- La richiesta di trattazione orale da parte del difensore non sostituisce l'obbligo del giudice di attivarsi per garantire la presenza fisica dell'imputato quando il suo stato di restrizione impedisce la partecipazione
- Il principio di disponibilità del processo non può prevalere sul diritto dell'imputato a partecipare: la partecipazione non è un mero interesse che l'imputato deve promuovere, ma un diritto che il giudice deve tutelare d'ufficio
- In caso di violazione di questo obbligo il rimedio può consistere nell'annullamento della sentenza; la Corte può disporre l'annullamento senza rinvio e/o trasmettere gli atti per il prosieguo secondo le modalità indicate nella pronuncia
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