Cassazione Penale, Ordinanza n. 40340/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona dell'11/03/2025. Dal testo emerge che i motivi erano due: il primo atteneva alla responsabilità penale, ma riproponeva censure già dedotte in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito, traducendosi in una richiesta di diversa lettura degli elementi fattuali e probatori; il secondo riguardava il trattamento sanzionatorio e mirava a una nuova valutazione della congruità della pena, senza allegare vizi di arbitrio o manifesta illogicità della determinazione sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse non consentito perché meramente reiterativo di doglianze già sollevate in appello e risolventesi in una diversa lettura del merito, estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre ritenuto non consentito il secondo motivo perché volto a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, in assenza di arbitrio o manifesta illogicità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a reiterare censure già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito, se tali censure richiedono soltanto una diversa valutazione del fatto e della prova.
- Il ricorso per cassazione non può essere usato per proporre una lettura alternativa del compendio probatorio o del merito della decisione, poiché tale valutazione è riservata al giudice di merito.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando sia finalizzata a ottenere un nuovo giudizio di congruità della pena, in assenza di arbitrio o di manifesta illogicità nella motivazione del giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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