Cassazione Penale, Sentenza n. 14511/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il primo motivo (mancata motivazione adeguata della Corte d'appello nel riformare l'assoluzione) e, considerato che nel corso del giudizio di cassazione è maturata la prescrizione del reato contestato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore di Ghirardi: contestazione del travisamento delle risultanze dibattimentali e dell'illogicità della motivazione sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; dedotta la totale mancanza dell'elemento soggettivo del reato (l'imputato era soltanto l'autista del furgone, trasportava persone per conto di altri e il mezzo era seguito da altra vettura); dedotta l'omessa applicazione dell'attenuante per particolare tenuità (richiamando l'art. 648, comma 2, c.p.); presentati motivi nuovi circa la necessità, nei casi di riforma in senso sfavorevole di una sentenza assolutoria, di una motivazione rafforzata e, se occorre, della rinnovazione della prova dichiarativa.
Norme richiamate
La difesa aveva invocato questa disposizione per chiedere il riconoscimento di una fattispecie di particolare tenuità; la Corte di Cassazione non si è pronunciata nel merito circa l'applicazione dell'attenuante perché ha deciso l'annullamento per prescrizione.
Principio giurisprudenziale: "rafforzato onere motivazionale" per la Corte d'appello che riforma un'assoluzione
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la riforma in senso sfavorevole di una decisione assolutoria, in assenza di nuovo materiale probatorio, impone alla Corte d'appello una motivazione più persuasiva e un confronto specifico con le ragioni del giudice di primo grado; nel caso in esame la Corte d'appello non ha fornito tale confronto, valorizzando solo la fuga alla vista degli agenti.
Prescrizione (estinzione del reato)
Essendo maturata la prescrizione nel corso del giudizio di cassazione, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma in senso sfavorevole una sentenza di assoluzione senza nuovi elementi probatori, deve fornire una motivazione rafforzata e confrontarsi puntualmente con le ragioni del primo giudice; la mancata adesione a questo standard può essere motivo fondato di cassazione.
- Se l'imputato è il mero conducente di un veicolo oggetto di reato, la responsabilità per ricettazione richiede prova dell'elemento soggettivo (dolo): la sola presenza alla guida non è sufficiente di per sé.
- Se la decisione in appello si fonda su prove dichiarative decisive, la difesa può chiedere la rinnovazione dell'istruttoria; il giudice d'appello deve motivare perché ritiene non necessaria tale rinnovazione quando riforma un'assoluzione.
- Verificare sempre la maturazione dei termini di prescrizione durante i gradi di giudizio: se la prescrizione si perfeziona mentre il procedimento è in Cassazione, la sentenza di merito viene annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- Strategia difensiva consigliata in situazioni analoghe: insistere sul mancato elemento soggettivo, richiedere espressamente la rinnovazione delle prove dichiarative quando utili, e vigilare sui termini di prescrizione per eccepirne l'intervenuta estinzione se matura.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14278/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14280/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14281/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14284/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14285/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14286/2023 del 05/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →