Cassazione Penale, Sentenza n. 4339/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.: si lamenta che il Tribunale di appello ha riformato la sentenza di proscioglimento emessa dal Giudice di pace basandosi su un diverso apprezzamento dell'attendibilità della prova dichiarativa (dichiarazioni della persona offesa) senza disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (omessa audizione della persona offesa), in contrasto con la giurisprudenza che impone la rinnovazione quando l'apprezzamento della prova dichiarativa è decisivo per la riforma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che, anche quando l'appello è promosso dalla parte civile, il giudice che riformi la sentenza di proscioglimento sulla base di diversa valutazione dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva è tenuto a disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (anche d'ufficio). Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata al giudice civile competente per valore in grado d'appello affinché proceda, se del caso, alla rinnovazione della prova orale.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen. (comma 3-bis)
Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
La norma impone la rinnovazione dell'istruttoria quando l'appello del PM contesta la valutazione della prova dichiarativa; la giurisprudenza di legittimità estende il principio anche agli appelli della parte civile se la riforma si fonda su diversa valutazione di prova dichiarativa decisiva, a garanzia del contraddittorio e del diritto al giusto processo.
La Corte ha ritenuto ammissibile il motivo di cassazione quale deduzione di violazione di legge ai sensi di questa lett. (violazione di norme processuali relative all'assunzione della prova dichiarativa).
art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000 e lett. e) art. 606 c.p.p.
Richiamate per ricordare la disciplina che limita l'ammissibilità di talune censure in cassazione per sentenze di competenza del Giudice di pace; tuttavia la Corte sottolinea che le censure per violazione di legge (art. 606 lett. c) restano percorribili.
legge 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1, comma 58)
Ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p., codificando l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in caso di appello del PM relativo alla valutazione di prova dichiarativa.
Giurisprudenza: Sezioni Unite, sentenza Cremonini n. 22065 del 28/01/2021 e pronunce conformi (es. De Grossi)
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il principio della rinnovazione dell'istruttoria vale anche quando l'appello sia proposto dalla parte civile e l'apprezzamento diverso della prova dichiarativa sia decisivo per la riforma: il giudice d'appello è tenuto ad ordinare la rinnovazione (anche d'ufficio) per garantire oralità, immediatezza e contraddittorio.
Massime di principio
- Se il giudice d'appello riforma una sentenza di proscioglimento basandosi su una diversa valutazione dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (anche d'ufficio), a prescindere dal fatto che l'appello sia proposto dal pubblico ministero o dalla parte civile.
- La mancata rinnovazione dell'istruttoria in tali casi configura violazione di legge e legittima l'annullamento con rinvio in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. lett. c).
- In caso di annullamento agli effetti civili di una condanna pronunciata in appello senza rinnovazione della prova dichiarativa, il rinvio è disposto al giudice civile competente per valore in grado d'appello, che potrà procedere alla rinnovazione dell'istruttoria.
- Le censure sulla motivazione delle sentenze di appello per reati di competenza del Giudice di pace sono generalmente limitate in Cassazione, ma le violazioni di legge procedurali (come l'omessa rinnovazione dell'istruttoria) restano ammissibili.
- Nel confronto processuale: la difesa deve sollecitare espressamente la rinnovazione o evidenziare l'omissione; la parte civile che proponga appello deve considerare che la riforma basata su dichiarazioni decisive richiede il contraddittorio orale per essere valida.
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