Sentenza n. 3371/2026 - Napoli, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso principale, per l’annullamento: - della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2025, con la quale GESAC s.p.a. ha ribandito la procedura di affidamento della fornitura in opera e manutenzione denominata "upgrade degli apparati screening bagagli a mano EDS-CB C3 CIG B8AFB8EF0A”; - del bando di gara relativo alla “Procedura aperta per la fornitura in opera e manutenzione denominata Upgrade degli apparati screening Bagagli a Mano CIG B8AFB8EF0A)”, pubblicato in data 17.10.2025; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e o consequenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italarms s.r.l. il 26 gennaio 2026, per l’annullamento: - della comunicazione prot. n. ACQ/1024/AC/PB in data 18.12.2025 con la quale GESAC ha comunicato di aver aggiudicato al RTI Smiths Detection Italia s.r.l. - Cassioli s.r.l. la Procedura aperta per la fornitura in opera e manutenzione denominata “Upgrade degli apparati screening Bagagli a Mano presso gli Aeroporti di Napoli e Salerno” - CIG B8AFB8EF0 e del relativo provvedimento di aggiudicazione a favore del predetto RTI; - del verbale della Commissione Giudicatrice di apertura delle offerte e assegnazione dei punteggi in data 12.12.2025; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, nonchè degli atti già impugnati con il ricorso principale. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Cassioli s.r.l. il 19\2\2026, per l’annullamento: - della comunicazione prot. n. ACQ/1024/AC/PB in data 18.12.2025 con la quale GESAC ha comunicato di aver aggiudicato al RTI Smiths Detection Italia s.r.l. - Cassioli s.r.l. la Procedura aperta per la fornitura in opera e manutenzione denominata “Upgrade degli apparati screening Bagagli a Mano presso gli Aeroporti di Napoli e Salerno” - CIG B8AFB8EF0, nella parte in cui ha approvato la graduatoria finale redatta dalla commissione di gara, nella quale la Italarms s.r.l. è stata collocata al secondo posto della suddetta procedura mediante l’assegnazione di 76,145 punti; - dei verbali della Commissione Giudicatrice di apertura delle offerte e assegnazione dei punteggi, relativamente al punteggio attribuito alla Italarms s.r.l., con particolare riguardo al verbale delle sedute del 01.12.2025 e del 12.12.2025, nonché dei punteggi attribuiti alla Italarms in conseguenza del contratto di avvalimento tra la Italarms s.r.l. e la Rapiscan System Limited; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali rispetto a quelli sopra indicati, anche non conosciuti. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Smiths Detection Italia s.r.l. il 24\2\2026, per l’annullamento: - del provvedimento di aggiudicazione adottato in data 18 dicembre 2025 con il quale Gesac ha disposto l’aggiudicazione della procedura aperta denominata “upgrade degli apparati screening bagagli a mano EDS-CB C3” (CIG: B8AFB8EF0A) e bandita nel 2025 per “la fornitura, l’installazione, il servizio di manutenzione e l’assistenza tecnica, compresa la gestione dei ricambi, di apparati radiogeni per il controllo di sicurezza dei bagagli da cabina di tipo EDS-CB certificate C3” in favore del RTI Smiths, nella parte in cui ha approvato la graduatoria finale redatta dalla commissione di gara nella quale Italarms è stata collocata al secondo posto; - dei verbali di tutte le sedute di gara, sia di quelle pubbliche, che di quelle riservate, e in particolare, del verbale del 1° dicembre 2025, nella parte in cui Gesac, con riferimento al criterio discrezionale “a) “Lavori Similari” – Punteggio max 10 punti – relazione di MAX 2 facciate A4” ha attribuito un punteggio pari a 6,190 all’offerta tecnica di Italarms; - dei verbali di tutte le sedute di gara, sia di quelle pubbliche, che di quelle riservate, e in particolare, del verbale del 12 dicembre 2025, nella parte in cui il seggio di gara ha deciso di procedere all’apertura della busta digitale ed all’esame delle dichiarazioni e della documentazione amministrativa unicamente del primo classificato, RTI Smiths, e non anche del secondo classificato, Italarms; - di tutti gli atti componenti la lex specialis e, in particolare, degli artt. 20 e 22 del disciplinare di gara, laddove interpretati nel senso di consentire alla Stazione Appaltante di omettere la verifica in merito al possesso dei requisiti di ammissione della seconda classificata Italarms, nonché dei concorrenti classificati in posizione successiva; - del bando tipo A.N.A.C. n. 1/2023 ed ogni successiva modificazione, laddove lo stesso dovesse legittimare la scelta di Gesac di prevedere la possibilità/facoltà di omettere la verifica in merito al possesso dei requisiti di ammissione della seconda classificata, Italarms; - del chiarimento n. 13 reso da Gesac in merito ad una domanda di un operatore economico in merito all’applicazione o meno dei criteri premiali inerenti alla cybersicurezza di cui all’art. 14 della legge 28 giugno 2024, n. 90; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ribandizione della procedura e successiva aggiudicazione della gara al RTI Smiths Detection Italia s.r.l. - Cassioli s.r.l., con collocazione dell’impresa ricorrente al secondo posto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Italarms s.r.l. ha impugnato, con ricorso principale, la delibera con cui GESAC ha ribandito la procedura aperta per la fornitura, installazione, manutenzione e assistenza tecnica di apparati radiogeni per il controllo dei bagagli da cabina, nonché il relativo bando. Con motivi aggiunti ha impugnato la comunicazione e il provvedimento di aggiudicazione in favore del RTI Smiths Detection Italia s.r.l. - Cassioli s.r.l., il verbale della commissione giudicatrice del 12 dicembre 2025 e gli atti connessi. La documentazione disponibile riporta inoltre due ricorsi incidentali: Cassioli ha contestato il punteggio attribuito a Italarms, anche in relazione all’avvalimento con Rapiscan System Limited; Smiths ha contestato il punteggio assegnato a Italarms per il criterio dei lavori similari, la mancata verifica dei requisiti della seconda classificata, l’interpretazione della lex specialis e del bando-tipo ANAC n. 1/2023, nonché un chiarimento relativo ai criteri premiali in materia di cybersicurezza. Il testo trasmesso non espone tuttavia le specifiche censure articolate da Italarms né la motivazione analitica del giudice sui singoli motivi.
La decisione
Il TAR ha definitivamente rigettato il ricorso principale e i motivi aggiunti di Italarms, confermando quindi, per quanto emerge dal dispositivo, la legittimità degli atti impugnati, inclusi la ribandizione della procedura e l’aggiudicazione al RTI Smiths Detection Italia s.r.l. - Cassioli s.r.l. I ricorsi incidentali di Smiths e Cassioli sono stati dichiarati improcedibili, senza che il dispositivo specifichi la ragione della sopravvenuta improcedibilità. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Il giudizio è stato trattato secondo il rito speciale previsto per le controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
art. 14 legge 28 giugno 2024, n. 90
La disposizione è richiamata nell’oggetto di uno dei ricorsi incidentali, in relazione ai criteri premiali inerenti alla cybersicurezza; il testo disponibile non contiene la valutazione del giudice sulla sua applicazione.
bando-tipo ANAC n. 1/2023
È stato impugnato in parte qua da uno dei ricorrenti incidentali, ma il testo disponibile non espone l’interpretazione accolta dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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