Cassazione Penale, Sentenza n. 18463/2025 del 16/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Buonocore impugnava l'ordinanza del GIP del 13/11/2024 che gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere per reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990, concorso ex art. 110 c.p.). Il ricorrente sosteneva che le accuse si fondavano esclusivamente su messaggi criptati acquisiti tramite ordine europeo di indagine (O.E.I.) dagli atti decrittati della piattaforma "Encrochat" ottenuti in Francia; denunciava violazioni di norme processuali e costituzionali (artt. 268, 270, comma 2, 291 c.p.p., 78 disp. att., art.15 Cost., artt. 5, 6, 8 CEDU) per mancata produzione dei verbali/registrazioni estere e dei provvedimenti autorizzativi, chiedendo l'inutilizzabilità delle prove e l'annullamento dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse stato proposto "per saltum" ma che le censure del ricorrente attengono in realtà alla valutazione del compendio probatorio e alla motivazione del GIP (vizi non sindacabili tramite ricorso immediato in Cassazione, salvo specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità). La Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite secondo i quali le comunicazioni già acquisite e decrittate in uno Stato estero possono essere richieste tramite O.E.I. senza preventiva autorizzazione del giudice italiano e che non è necessaria, in linea di massima, l'acquisizione nel procedimento italiano dei provvedimenti autorizzativi esteri; inoltre l'onere di produrre il decreto autorizzativo grava su chi eccepisce l'illegittimità. Il GIP aveva motivato specificamente e coerentemente la valutazione degli indizi e l'utilizzabilità dei dati; pertanto le censure erano inammissibili. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata come fatto-reato (traffico di stupefacenti); la Corte non entra nel merito della qualificazione del reato, si limita a valutare l'ammissibilità del ricorso.
Altro capo di imputazione relativo alla normativa sugli stupefacenti; citata nell'atto di impugnazione ma non decisiva per la statuizione sulla ammissibilità.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; parte della contestazione sostanziale, non oggetto di valutazione di legittimità nel ricorso per cassazione immediato.
art. 311, comma 2 cod. proc. pen.
Disciplina il ricorso immediato (per saltum) avverso le ordinanze applicative di misure cautelari: ammissibile solo per violazione di legge; la Corte ha richiamato questo limite per dichiarare inammissibile il ricorso che sostanzialmente impugnava valutazioni di fatto e motivazione.
artt. 268, 270, comma 2, 291, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla utilizzabilità delle intercettazioni e delle acquisizioni provenienti da procedimenti esteri; la Corte ha precisato che, ove si tratti di materiale già acquisito all'estero e trasmesso con O.E.I., la mancata produzione di provvedimenti autorizzativi esteri non impedisce l'utilizzabilità, salvo che la parte dimostri la violazione dei diritti fondamentali.
art. 78 disp. att. cod. proc. pen.
Regola l'acquisizione nel processo italiano di atti compiuti da autorità giudiziarie estere; la Corte ha sostenuto che non richiede l'acquisizione dei provvedimenti autorizzativi esteri e consente l'utilizzo degli atti acquisiti all'estero tramite O.E.I.
art. 15 Cost.
Richiamato dal ricorrente in termini di garanzia del controllo giurisdizionale; la Corte ha osservato che il controllo su violazioni costituzionali relative all'utilizzabilità grava su chi le allega e prova.
artt. 5, 6, 8 CEDU
Richiamati come principi europei di diritti fondamentali (libertà personale, giusto processo, rispetto della vita privata); la Corte ha detto che l'impiego delle prove straniere è vietato solo se il giudice italiano accerta che il loro uso violerebbe tali diritti, onere di allegazione e prova incombe sulla parte che eccepisce.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede la nullità per mancanza di motivazione; la Corte ha ricordato che la mancanza assoluta di motivazione renderebbe ammissibile il ricorso, ma nel caso il GIP ha fornito motivazione specifica e coerente.
Norma sull'inutilizzabilità della prova; il ricorrente invocava inutilizzabilità per vizi procedurali esteri, ma la Corte ha ritenuto che l'onere di dimostrare illegittimità grava su chi eccepisce.
Richiamato nel contesto delle norme sulle intercettazioni e sui limiti di utilizzabilità; la Corte ha ribadito che non sempre è richiesto il deposito di provvedimenti autorizzativi esteri.
Centrale nella controversia dottrinaria ma la Corte ha richiamato le Sezioni Unite che escludono la rilevanza di tale articolo quando si tratta di prove già acquisite e decrittate all'estero richieste con O.E.I., le quali rientrano nella disciplina della circolazione delle prove (artt. 238 e 270 c.p.p.).
artt. 238 e 270 cod. proc. pen.
Articoli richiamati per la disciplina della circolazione delle prove tra procedimenti; la Corte ha ritenuto applicabili tali norme all'acquisizione tramite O.E.I. del contenuto decrittato di criptofonini.
Prevede la condanna per spese processuali e la sanzione pecuniaria in caso di responsabilità nella proposizione del ricorso; applicata dalla Corte nei confronti del ricorrente.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Norma che regola le decisioni su ricorsi non ammissibili per motivi non consentiti: la Corte ha rilevato che il ricorso diretto per cassazione per motivi non consentiti è inammissibile e non può essere convertito in istanza di riesame quando il ricorrente ha già scelto lo strumento.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione immediato (ricorso per saltum) contro ordinanze che dispongono misure cautelari è ammesso solo per specifiche violazioni di legge o per mancanza assoluta o manifesta illogicità della motivazione; le contestazioni che riguardano la valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
- Le prove (comunicazioni decrittate) già acquisite dalle autorità estere e richieste con ordine europeo di indagine possono essere ottenute e utilizzate nel procedimento italiano senza preventiva autorizzazione del giudice italiano, in conformità ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite.
- Non è sempre necessaria l'acquisizione nel procedimento italiano dei provvedimenti autorizzativi esteri; è invece richiesta la produzione dei verbali e delle registrazioni (e, se chi eccepisce contesta la legittimità, l'onere di produrre il decreto autorizzativo grava sulla parte che solleva l'eccezione).
- L'utilizzabilità delle prove estere va esclusa solo se il giudice italiano accerta che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali (Costituzione, CEDU); chi allega tale violazione deve fornire elementi concreti e prova di ciò.
- Le censure generiche circa la violazione del diritto di difesa o la mancanza di atti investigativi esteri sono insufficienti: servono specifiche allegazioni e, se del caso, la produzione di atti per consentire al giudice di compiere il relativo controllo.
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