Cassazione Penale, Sentenza n. 18435/2025 del 16/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza con aggravanti (incidente stradale e orario notturno, fatto del 25/03/2018), deducendo violazione di legge: la prescrizione del reato sarebbe maturata il 25/03/2023, prima della sentenza di appello del 25/09/2023, e pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha applicato la pronuncia delle Sezioni Unite (udienza 12/12/2024) che ha stabilito che per i reati commessi tra il 3/08/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina introdotta dalla legge n.103/2017. Tale disciplina prevede una sospensione del corso della prescrizione decorrente dalla scadenza del termine di deposito della motivazione della sentenza di primo grado fino alla pronuncia del grado successivo, per un periodo comunque non superiore a un anno e sei mesi per ogni ulteriore grado. Nel caso di specie, alla data di scadenza del termine di deposito della motivazione della sentenza di primo grado (4/10/2022) vanno aggiunti 356 giorni intercorrenti fino alla pronuncia della sentenza di secondo grado (25/09/2023), per cui il reato non risultava prescritto alla data della sentenza di appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 159 cod. pen. (commi secondo, terzo e quarto)
art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen.
La Corte ha interpretato che, nella disciplina vigente per i reati commessi tra il 3/08/2017 e il 31/12/2019, le ipotesi di sospensione previste dai commi indicati si applicano e interrompono/sospendono il corso della prescrizione nei termini modificati dalla legge n.103/2017.
legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 1, comma 15 (entrata in vigore dal 3/08/2017) e modifica all'art. 159, comma 2
Ha introdotto una nuova ipotesi di sospensione della prescrizione decorrente dalla scadenza del termine di deposito della motivazione della sentenza di primo o secondo grado fino alla pronuncia del grado successivo, per un periodo comunque non superiore a 1 anno e 6 mesi per ciascun ulteriore grado. Per i reati commessi dal 3/08/2017 la disciplina è applicabile integralmente.
legge 27 novembre 2021, n. 134
art. 2, comma 1, lett. a)
La Corte ha considerato la questione in relazione alle modifiche introdotte da tale legge, ritenendo però che per i reati commessi nel periodo 3/08/2017-31/12/2019 resti applicabile la disciplina della legge n.103/2017, così come stabilito dalle Sezioni Unite.
Sezioni Unite, sentenza udienza pubblica 12 dicembre 2024
decisione delle Sezioni Unite sul quesito di applicabilità della disciplina della legge n.103/2017 per i reati commessi tra il 3/08/2017 e il 31/12/2019
Le Sezioni Unite hanno chiarito che per i reati commessi nel periodo indicato si applica la disciplina introdotta dalla legge n.103/2017, confermando l'operatività delle ipotesi di sospensione così modificate.
Massime di principio
- Per i reati commessi tra il 3/08/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina della legge n.103/2017: verificare sempre se sussistono ipotesi di sospensione del termine di prescrizione derivanti dal deposito della motivazione e dai passaggi di grado.
- La sospensione decorrente dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione vale fino alla pronuncia del grado successivo e può incidere significativamente sul decorso della prescrizione (fino a 1 anno e 6 mesi per ciascun grado aggiuntivo secondo la modifica introdotta).
- Nel calcolo della prescrizione occorre considerare le date rilevanti (data del fatto, data di deposito della motivazione, data di pronuncia del grado successivo): anche lunghi intervalli tra deposito della motivazione e la sentenza del grado successivo possono essere soggetti a sospensione se rientrano nella disciplina applicabile.
- Se vi è incertezza sull'applicabilità di modifiche normative successive, controllare eventuali decisioni delle Sezioni Unite o pronunce di legittimità che chiariscano la retroattività/ambito temporale di applicazione delle modifiche legislative.
- In caso di ricorso per prescrizione, è essenziale dimostrare in modo preciso il momento in cui la prescrizione sarebbe maturata senza la sospensione e confrontarlo con le sospensioni effettivamente operative in base alla normativa applicabile.
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