Cassazione Penale, Sentenza n. 18436/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contestando la sentenza di conferma dell'appello che l'aveva condannata per due tentativi di furto aggravato (concorso e guida dell'auto da cui è scesa la complice). L'unica doglianza dedotta è stata l'inosservanza delle norme processuali (art. 530, comma 1 e comma 2 c.p.p.), deducendo carenza di prova oltre ogni ragionevole dubbio della sua responsabilità: soltanto una delle persone offese (Vannucci Graziano) l'avrebbe riconosciuta come conducente dell'autovettura, sicché la condanna sarebbe motivata in maniera contraddittoria e insufficiente a dimostrare la sua partecipazione ai reati contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Preliminarmente ha ritenuto tempestivo il ricorso, chiarendo che, nel regime cartolare emergenziale (art. 23-bis L. 18/12/2020, n.176), il termine di 15 giorni per impugnare la sentenza con motivazione contestuale decorre dalla comunicazione di cancelleria e non dalla lettura in udienza; non risulta provata la comunicazione, pertanto il termine non era decorso. Sul merito formale, però, la Corte ha ritenuto che il ricorso riproducesse genericamente le stesse censure già svolte in appello e motivatamente respinte, configurando un'inammissibilità per reiterazione di motivi senza confronto critico con la decisione impugnata. Quanto all'esame probatorio, la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale che aveva considerato decisivo il riconoscimento del conducente da parte di Vannucci e altri elementi fattuali (la stessa autovettura coinvolta in entrambi i tentativi) per affermare la partecipazione della Bianchi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale - articoli relativi ai reati contestati
artt. 56, 110, 624 e 625 n. 4 cod. pen.
Indicano le fattispecie contestate (concorso in tentato furto aggravato; partecipazione e responsabilità penale per il tentativo di impossessamento di beni a danno di persone anziane).
Codice di procedura penale - insufficienza della prova
art. 530, comma 1 e comma 2 c.p.p.
Richiamati dalla ricorrente come norme che disciplinano la pronuncia di assoluzione per insufficienza di prove (comma 1) o l'illogicità manifesta della motivazione (comma 2); la Corte ha ritenuto che non ricorresse tale vizio essendo la motivazione di merito adeguata.
Codice di procedura penale - termini per l'impugnazione
art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) e lett. b); art. 544, comma 1 c.p.p.
Disciplina i termini per proporre il ricorso contro la sentenza di appello con motivazione contestuale e stabilisce che, nel regime ordinario, il termine di 15 giorni decorre dalla lettura in udienza; tuttavia la Corte ha applicato il principio che, in regime cartolare emergenziale, il termine decorre dalla comunicazione di cancelleria.
Disposizione emergenziale (pandemia)
art. 23-bis L. 18 dicembre 2020, n. 176
Prevede il regime cartolare per i giudizi d'appello in emergenza Covid; la Corte ha utilizzato tale norma per affermare che il termine per impugnare decorre dalla comunicazione di cancelleria e non dalla sola lettura in udienza.
Giurisprudenza/Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in rapporto all'impossibilità di esonero dalle sanzioni pecuniarie previste (qui per la Cassa delle ammende), confermando l'imposizione della somma a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In regime cartolare (misure emergenziali/Covid) il termine breve per proporre ricorso contro sentenza con motivazione contestuale decorre dalla comunicazione di cancelleria; senza prova della comunicazione il ricorso può essere ritenuto tempestivo.
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione della prova fatta dai giudici di merito: se la motivazione di merito è logica, congrua e risponde alle deduzioni, la Cassazione dichiara inammissibile o infondato il ricorso che chieda una diversa lettura dei fatti.
- La riproposizione in cassazione degli stessi motivi già svolti e motivatamente respinti in appello, senza affrontare criticamente la motivazione di quest'ultimo, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Il riconoscimento operato da una persona offesa può essere elemento decisivo purché il giudice di merito esponga in modo congruo le ragioni per ritenere attendibile tale riconoscimento e lo colleghi ad altri elementi fattuali; la singola testimonianza riconoscitiva non è automaticamente insufficiente.
- Per far valere vizi di motivazione in cassazione occorre dimostrare l'illogicità macroscopica o la totale mancanza di risposta alle deduzioni: mere affermazioni alternative non sono sufficienti.
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte ricorrente può essere condannata alle spese processuali e a contributi/casse (es. Cassa delle ammende) salvo comprovate ragioni di esonero.
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