Sentenza n. 137/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore e decreto del Commissariato del Governo che ha respinto il ricorso amministrativo contro l’ammonimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore della Provincia di Bolzano ai sensi degli artt. 8 del d.l. n. 11/2009 e 3 del d.l. n. 93/2013, nonché il successivo decreto del Commissariato del Governo che aveva respinto il ricorso amministrativo. Nel corso del giudizio il difensore del ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia agli atti ai sensi dell’art. 84 c.p.a., chiedendo l’estinzione del processo; i difensori di tutte le parti hanno concordato sulla compensazione delle spese. Il giudice ha rilevato che la rinuncia non rispettava tutte le formalità previste dall’art. 84 c.p.a. e doveva pertanto considerarsi irrituale.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Sebbene la rinuncia agli atti fosse irrituale e quindi non idonea, di per sé, a determinare l’estinzione del giudizio, da essa è stato possibile desumere la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione, quale comportamento univoco delle parti rilevante ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Il processo è stato quindi definito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l’ammonimento e il decreto di rigetto. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella l. 23 aprile 2009, n. 38
Norma indicata quale base normativa del provvedimento di ammonimento impugnato; il giudice non ne ha esaminato l’applicazione sostanziale.
art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119
Norma indicata quale ulteriore base normativa del provvedimento di ammonimento; il giudice non ne ha esaminato l’applicazione sostanziale.
“anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”
La rinuncia agli atti priva delle formalità prescritte non determina l’estinzione del giudizio, ma può costituire un comportamento univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione del giudizio, senza una specifica ulteriore interpretazione nel provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio che non rispetta tutte le formalità previste dall’art. 84 c.p.a. è irrituale e non determina automaticamente l’estinzione del processo.
- Anche una rinuncia irrituale può costituire, insieme al comportamento delle parti, un fatto o atto univoco dal quale il giudice desume la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- Quando la sopravvenuta carenza di interesse è desunta da una rinuncia irrituale, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anziché estinto per rinuncia.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame nel merito dei motivi di illegittimità dedotti contro l’atto impugnato.
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