Sentenza n. 1129/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1421/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1421/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubbliche)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato il 30 maggio 2025 e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Deducevano la perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione delle statuizioni del giudice ordinario, comprese le somme eventualmente dovute e le spese legali. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bologna entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario, se non già pagate, nonché quelle del giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, o un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega, da attivare su istanza delle ricorrenti entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro, oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, prevedendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione e l'amministrazione permane inadempiente dopo la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza e ordinare all'amministrazione di dare integrale esecuzione alle statuizioni giudiziali.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione può comprendere sia le somme dovute in base alla sentenza da eseguire, detratto quanto eventualmente già corrisposto, sia le spese legali liquidate nel giudizio presupposto e nel giudizio di ottemperanza.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa entro un termine assegnato, per compiere gli adempimenti amministrativi in sostituzione dell'amministrazione inerte.
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