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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14776/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguarda un'ordinanza del GIP del Tribunale di Genova, emessa in funzione di giudice dell'esecuzione il 28 ottobre 2025. Il ricorrente ha proposto personalmente l'impugnazione, senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva che, poiché sia il provvedimento sia il ricorso sono successivi all'entrata in vigore della l. n. 103 del 2017, per il ricorso dell'imputato o del condannato è richiesta, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista. Il motivo decisivo è quindi la mancanza di una valida sottoscrizione tecnica del ricorso, con conseguente inammissibilità de plano. Viene altresì applicata la sanzione economica prevista per il ricorso inammissibile, in assenza di profili escludenti la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile de plano perché proposto personalmente dall'imputato/condannato senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, come richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando profili di colpa tali da escludere la conseguenza sanzionatoria.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso dell'imputato o del condannato, per i provvedimenti e i ricorsi successivi al 3 agosto 2017, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità quando emerge immediatamente dalla sua stessa forma o dai presupposti processuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condannato ... al pagamento delle spese processuali e della somma ... in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso

    La sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non siano assenti profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della l. n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato o dal condannato contro provvedimenti successivi al 3 agosto 2017 è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato o del condannato non soddisfa il requisito di patrocinio tecnico richiesto dall'art. 613, comma 1, c.p.p.
  • Quando la causa di inammissibilità è immediatamente rilevabile dagli atti, la Corte può dichiararla de plano.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che manchino profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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