Cassazione Civile, Ordinanza n. 17054/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice amministrativo)
La controversia
La controversia originava da un decreto ingiuntivo emesso su ricorso di una cooperativa sociale per il pagamento di euro 8.637,79 oltre accessori, somme richieste a titolo di compartecipazione alla retta di ricovero dovuta per il padre del debitore ingiunto, ricoverato presso una RSA per il periodo ottobre 2008-dicembre 2010. Il debitore proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Firenze, che con sentenza declinava la giurisdizione. Successivamente il TAR Toscana, investito del conflitto, riteneva che la lite fosse devoluta al giudice ordinario perché non verteva sull'annullamento del provvedimento amministrativo di determinazione della compartecipazione, ma sul credito privatistico azionato in via monitoria. Il conflitto negativo veniva quindi sottoposto alle Sezioni Unite per stabilire se la giurisdizione spettasse al giudice amministrativo o al giudice ordinario.
La decisione
La Corte ha accolto il conflitto di giurisdizione e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che il petitum sostanziale fosse il credito di natura privatistica vantato dalla cooperativa per prestazioni assistenziali rese in favore dell'anziano ospite della RSA, mentre il provvedimento amministrativo richiamato a monte costituiva solo un fatto giuridico incidentale, eventualmente valutabile dal giudice ordinario ai fini della disapplicazione. La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., perché non risultava coinvolto un potere autoritativo della pubblica amministrazione né l'annullamento del provvedimento amministrativo. La causa è stata quindi rimessa al giudice ordinario, con termine per la riassunzione; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione delle parti.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La norma sulla giurisdizione esclusiva amministrativa non si applica quando la controversia ha ad oggetto un rapporto obbligatorio privatistico e il provvedimento amministrativo a monte non è fonte del credito, ma solo fatto giuridico incidentale.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale: se la domanda tende all'accertamento o al soddisfacimento di un diritto di credito di natura privatistica, la controversia appartiene al giudice ordinario anche quando sia richiamato un provvedimento amministrativo presupposto.
- La presenza di un atto amministrativo che incide indirettamente sul rapporto non determina di per sé la giurisdizione amministrativa, se la domanda non investe direttamente la legittimità o l'annullamento del provvedimento.
- Il giudice ordinario, investito di una controversia sul rapporto obbligatorio, può valutare incidentalmente la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto ai fini della sua disapplicazione, senza che ciò trasporti la lite nella giurisdizione amministrativa esclusiva.
- Le controversie concernenti il pagamento di prestazioni sanitarie o assistenziali richieste da una struttura privata rientrano nella giurisdizione ordinaria quando abbiano contenuto meramente patrimoniale e non implichino l'esercizio di poteri discrezionali o autoritativi della pubblica amministrazione.
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