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Sentenza

Sentenza del 15/10/2020 n. 5477 - Comm. Trib. Prov. Catania

Notifica cartella da indirizzo pec non contenuto in elenchi pubblichi - nullità - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione della notificazione della cartella esattoriale per nullità, deducendo che la PEC utilizzata dall'agente della riscossione non era ricompresa negli elenchi pubblici delle PEC dai quali dovrebbero attingersi gli indirizzi per le notifiche rituali (richiamando la disciplina sulle notifiche via PEC e la L. 53/1994).

La decisione

il giudice ha escluso la nullità della notificazione. Ha ritenuto che l'obbligo di utilizzare PEC contenute negli elenchi pubblici riguarda le notifiche eseguite ai sensi della L. 53/1994 e non quelle eseguite direttamente dall'agente della riscossione in forza di una specifica disposizione di legge che ne legittima l'operato. Pertanto l'utilizzo di una PEC non inclusa negli elenchi pubblici non ha determinato pregiudizio e non inficia la validità della notifica della cartella.

Norme richiamate

  • Art. 16 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68

    la norma è stata richiamata come riferimento sulle modalità di notificazione via PEC; tuttavia la sentenza interpreta che il vincolo degli elenchi di PEC non opera per le notifiche effettuate direttamente dall'agente della riscossione sulla base di una disposizione di legge autonoma.

  • L. 53/1994

    la disciplina delle notifiche prevista dalla L. 53/1994 (e le relative modalità rituali tramite elenchi di PEC) si applica alle notifiche processuali previste da quella legge; la corte distingue tale ambito da quello delle notifiche eseguite dall'agente della riscossione, escludendo l'automatica estensione dell'obbligo degli elenchi publici alle stesse.

Massime di principio

  • Verificare sempre la fonte normativa che legittima la notificazione: se la notifica è effettuata in forza di una norma speciale che attribuisce il potere all'agente della riscossione, i requisiti formali propri delle notifiche processuali (es. uso esclusivo degli elenchi pubblici di PEC) possono non trovare applicazione automatica.
  • La mancata iscrizione dell'indirizzo PEC utilizzato in elenchi pubblici non determina di per sé la nullità dell'atto se la legge attribuisce comunque il potere di notificare all'ente e non sussiste un pregiudizio concreto per il destinatario.
  • In contestazioni simili è utile puntare non solo su vizi formali dell'indirizzo PEC, ma soprattutto a dimostrare il concreto pregiudizio (es. inesistenza del recapito, mancata conoscenza dell'atto, impossibilità di difesa) per avere maggiori possibilità di annullamento.
  • Conservare e produrre ogni elemento di prova della ricezione (ricevute PEC, log di consegna, documenti che dimostrino l'effettiva disponibilità dell'indirizzo) è decisivo: se la notifica è pervenuta effettivamente al destinatario, il ricorso per nullità difficilmente avrà esito favorevole.
  • Se la normativa speciale che legittima la notificazione richiede espressamente modalità particolari, quelle vanno rispettate; in assenza di tale prescrizione specifica, la corte tende a privilegiare l'efficacia sostanziale della notifica rispetto a vizi meramente formali dell'indirizzo PEC.

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