Cassazione Penale, Ordinanza n. 32997/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per il reato di cui all'art. 337 c.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi di ricorso riguardavano il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove e la mancata acquisizione del filmato originario estratto dalla videosorveglianza. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché, da un lato, meramente riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito e, dall'altro, genericamente formulate e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
È il titolo di reato per cui l'imputato era stato condannato in appello; la Corte non ne rivede il merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
Cassa delle ammende
Somma dovuta dal ricorrente a titolo di sanzione processuale conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già valutate dai giudici di merito, senza individuare specifici vizi della motivazione impugnata.
- È inammissibile la doglianza che non si confronti puntualmente con la sentenza impugnata e si presenti in termini generici, soprattutto quando contesti la valutazione delle prove senza indicare un reale travisamento o una specifica illogicità.
- La mancata acquisizione di un supporto video non integra di per sé un motivo ammissibile di ricorso se la censura non spiega in modo specifico l'incidenza decisiva dell'omissione sulla tenuta logica della decisione di merito.
Come è indicizzato
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