Sentenza del 16/12/2015 n. 5238 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
testo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'errore revocatorio debba risultare direttamente dagli atti di causa e che, nel caso concreto, tale requisito mancasse, poiché la stessa Agenzia aveva dichiarato di dover produrre successivamente la documentazione dell'ufficio postale. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva dichiarato tardivo e quindi inammissibile l'appello dell'Agenzia, fosse fondata su un errore di fatto. Secondo l'Agenzia, l'appello sarebbe stato consegnato all'ufficio postale il 13/10/2010 e non notificato soltanto il 25/10/2010. Tuttavia, la prova documentale della data di consegna non risultava dagli atti del processo.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, codice di procedura civile
revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione è ammissibile solo quando l'errore di fatto emerge direttamente dagli atti processuali già disponibili al giudice; non è sufficiente allegare una circostanza che richieda l'acquisizione successiva di nuovi documenti.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione fondato su errore di fatto non può essere utilizzato per introdurre nuove prove o documenti non presenti nel fascicolo al momento della decisione.
- L'errore revocatorio deve essere immediatamente verificabile dagli atti di causa e riguardare una falsa percezione di un fatto processuale, non una rivalutazione delle prove o una diversa interpretazione giuridica.
- Chi contesta la tardività di un atto processuale deve documentare tempestivamente la data rilevante, come la consegna dell'atto all'ufficio postale; una successiva riserva di produrre tale prova non è sufficiente per ottenere la revocazione.
- La mancata dimostrazione, attraverso gli atti già disponibili, del fatto da cui dipende l'errore impedisce l'esame nel merito e comporta l'inammissibilità del ricorso.
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