Cassazione Civile, Ordinanza n. 33833/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Nel corso di un giudizio di cassazione, la parte istante ha proposto ricorso incidentale per ricusazione nei confronti di due consiglieri della Corte di cassazione, deducendo in modo molto ampio e generico presunti indici di parzialità, conflitto, inimicizia e appartenenza associativa/politica dei magistrati, oltre al fatto che uno dei due era stato relatore della proposta ex art. 380-bis c.p.c. e che uno o entrambi avrebbero già composto collegi in controversie tra le stesse parti o sarebbero stati già destinatari di precedenti ricusazioni. L'istanza riguardava anche un secondo procedimento asseritamente connesso, ma la Corte ha distinto i due giudizi e ha esaminato solo quello relativo al procedimento indicato nel ricorso. La censura sostanziale era dunque l'allegata incompatibilità/astensione dei magistrati per presunta parzialità, grave inimicizia, pregressa attività nel medesimo o in altri giudizi e per la proposta di trattazione camerale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione. Ha rilevato, innanzitutto, che la ricusazione non può essere proposta in modo preventivo contro un magistrato che non componga il collegio effettivamente investito della causa; inoltre, la proposta del consigliere relatore ex art. 380-bis c.p.c. non integra una causa di astensione o ricusazione, perché non ha natura decisoria e non anticipa il giudizio del collegio. Ha poi escluso che costituiscano ragioni di ricusazione il fatto di avere già composto collegi in controversie tra le stesse parti o di essere già stati destinatari di altre ricusazioni. Infine, ha ritenuto l'istanza carente di specificità, priva di fatti concreti riconducibili alle ipotesi legali di ricusazione e sfornita di supporti probatori. Per tale ragione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento della pena pecuniaria di Euro 250,00, disponendo altresì la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti per le valutazioni di competenza sul profilo deontologico.
Norme richiamate
Richiamato solo per indicare la costituzione personale del difensore come parte assistita; non rileva come ratio decisoria.
Le ipotesi di astensione/ricusazione devono corrispondere a fatti specifici e attuali; la proposta ex art. 380-bis c.p.c. non integra motivo di astensione, e non vi è motivo di ricusazione per la mera partecipazione a precedenti collegi tra le stesse parti.
L'istanza di ricusazione è ammissibile solo se indica motivi specifici fondati su fatti specifici riconducibili alle ipotesi legali; la genericità comporta inammissibilità.
La proposta del relatore nella fase camerale non ha carattere decisorio e non comporta indebita anticipazione del giudizio né obbligo di astensione.
La riunione dei ricorsi per cassazione segue presupposti propri e non può essere disposta in questa sede solo perché l'istanza di ricusazione li riguarda entrambi.
Richiamato per la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine ai fini delle valutazioni sul dovere di probità, dignità e decoro professionale.
Massime di principio
- La ricusazione del giudice non può essere utilizzata in funzione meramente preventiva: presuppone l'effettiva assegnazione della causa al magistrato indicato e non può riguardare soggetti non inseriti nel collegio chiamato a decidere.
- Nel procedimento camerale di cassazione, la proposta del consigliere relatore ex art. 380-bis c.p.c. non è atto decisorio e non integra, di per sé, una causa di astensione o ricusazione.
- La mera partecipazione del magistrato a precedenti giudizi tra le stesse parti, o la precedente proposizione di ricusazioni dichiarate inammissibili, non costituisce motivo sufficiente di ricusazione.
- L'istanza di ricusazione è ammissibile solo se contiene motivi specifici e fatti concreti, astrattamente sussumibili nelle cause legali di astensione/ricusazione; generiche allegazioni di parzialità o inimicizia, prive di prova, non sono sufficienti.
- Quando l'istanza è formulata in modo confuso e senza elementi fattuali e probatori idonei, la conseguenza è l'inammissibilità, con eventuale applicazione di una pena pecuniaria nei confronti degli istanti.
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