Cassazione Penale, Ordinanza n. 19522/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma dell'8 novembre 2024, in relazione a una condanna per occupazione abusiva di un immobile/bene pubblico, descritta dalla Corte come permanenza senza alcun titolo autorizzativo. Il primo ricorrente ha contestato l'illegittimità dell'occupazione, deducendo che la motivazione di merito fosse erronea; la seconda ricorrente ha contestato anche il dolo, sostenendo in sostanza che mancasse la volontà dell'occupazione. Con un ulteriore motivo comune è stata censurata la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Con memoria è stata inoltre dedotta la violazione del principio del ne bis in idem, richiamando i principi della Corte EDU, sul presupposto che vi sarebbe stata anche una sanzione amministrativa per la medesima condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull'illegittimità dell'occupazione, perché riproduttiva di questioni già esaminate in appello e correttamente risolte valorizzando l'assenza di qualsiasi titolo autorizzativo alla permanenza nell'immobile. Ha giudicato parimenti generica e reiterativa la censura della seconda ricorrente sul dolo, osservando che la permanenza era volontaria. Ha reputato manifestamente infondato anche il motivo sulla sospensione condizionale della pena, poiché il reato è stato qualificato come permanente e ancora in corso alla data del giudizio, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. Infine, ha respinto l'eccezione di ne bis in idem, rilevando che la sanzione amministrativa aveva funzione recuperatoria delle somme derivanti dall'occupazione illegittima, mentre la sanzione penale reprimeva l'impossessamento abusivo di un bene pubblico. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Non è citato espressamente, ma il provvedimento richiama la sospensione condizionale della pena come beneficio negato in ragione della permanenza del reato; non emergono ulteriori norme specifiche sul punto.
principio del ne bis in idem
La Corte esclude la violazione del divieto di doppio giudizio/doppia sanzione perché la sanzione amministrativa ha finalità recuperatoria, mentre quella penale ha funzione repressiva di una distinta fattispecie di reato.
Massime di principio
- È manifestamente infondata la censura che si limiti a riproporre in cassazione questioni già esaminate e correttamente decise dal giudice di merito, specie quando la motivazione impugnata valorizzi l'assenza di un titolo autorizzativo all'occupazione.
- La doglianza sul dolo è inammissibile o comunque infondata se si risolve in una generica contestazione della volontarietà della condotta a fronte di elementi fattuali univoci di permanenza volontaria nell'immobile.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata quando il reato ha natura permanente ed è ancora in corso alla data del giudizio, trattandosi di accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
- Il principio del ne bis in idem non è violato quando la sanzione amministrativa abbia funzione meramente recuperatoria di somme conseguenti all'illecita occupazione e la sanzione penale colpisca una diversa finalità repressiva riferita al reato.
- In presenza di ricorsi manifestamente infondati e reiterativi, la Corte può dichiararne l'inammissibilità e condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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