Cassazione Penale, Sentenza n. 11219/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza per violazione di legge (art. 597 c.p.p.) e per vizio di motivazione (illogicità e contraddittorietà). Contestava l'affidabilità degli accertamenti svolti dall'operante di polizia giudiziaria sul sito del Ministero dei trasporti bulgaro: il teste, secondo il ricorrente, non aveva saputo spiegare le modalità dell'accertamento, il sito non era tradotto in italiano ma solo in inglese e l'operante dichiarava di non conoscere né l'inglese né il bulgaro; inoltre la traduzione automatica (Google) non avrebbe chiarito il significato di codici numerici e caratteri cirillici, sicché non vi sarebbe certezza che il codice consultato corrispondesse al certificato di revisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato la propria decisione: la falsità del certificato era stata ricavata sia dalla constatazione diretta di segni di contraffazione sul documento sia dagli accertamenti sul sistema bulgaro, integrati dall'uso del traduttore Google che aveva evidenziato la funzione distintiva del numero riportato sul certificato e il mancato riconoscimento della revisione. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non ha provato l'erroneità della traduzione utilizzata dall'operante e non ha prodotto il verbale integrale o la trascrizione della dichiarazione contestata (requisito necessario per denunciare travisamento della prova), perciò la doglianza mancava di specificità. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 482 cod. pen. in relazione all'art. 477 cod. pen.
Norme penali relative alla contraffazione del certificato di revisione: la Corte territoriale aveva confermato la condanna per il reato ascritto (contraffazione del certificato), basandosi sulla constatazione di segni di contraffazione e sugli accertamenti informatici
Articolo invocato dal ricorrente come violato: la Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza generica e non adeguatamente motivata, per cui la denuncia di violazione procedurale non è stata accolta
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di diritto della Corte di Cassazione per delimitare il sindacato di legittimità: impedisce una rinnovata valutazione del merito e dei significati della prova, escludendo la mera contrapposizione dimostrativa
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base per l'inammissibilità per mancanza di specificità del motivo; se il ricorso non indica la correlazione tra censure e motivi della decisione impugnata, può essere dichiarato inammissibile
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione del merito a quella dei giudici di merito: non può riconsiderare i fatti né rivalutare l'attendibilità delle prove salvo vizi di motivazione o formali rilevanti
- Per contestare in cassazione la valutazione probatoria (es. travisamento della prova) è obbligatorio produrre il verbale integrale o la trascrizione completa della dichiarazione che si assume travisata; in mancanza la censura è inammissibile
- L'uso di traduzioni automatiche (es. Google Translate) negli accertamenti non è in sé invalido: chi contesta la correttezza della traduzione deve fornire prova dell'errore o dell'inesattezza della traduzione adottata dall'operante
- Una doglianza generica o priva di correlazione con le specifiche argomentazioni del giudice di merito può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; il ricorrente deve indicare chiaramente il nesso tra errore denunciato e motivazione impugnata
- La dimostrazione della falsità di un documento può fondarsi sia su elementi materiali riscontrati sul documento che su accertamenti informatici; la Corte di merito deve fornire motivazione esaustiva su entrambi gli aspetti
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