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Ordinanza

Ordinanza n. 1005/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento del PEI redatto in data 23.09.2025 con allegato verbale GLO, nonché di tutti gli atti conseguenti e successivi Nonché PER Il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico.

Giustizia amministrativa202505897

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: istanza di nomina di un diverso commissario ad acta nell'ambito dell'esecuzione della sentenza che aveva riconosciuto il diritto all'assistenza scolastica

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio principale riguardava l'impugnazione del PEI del 23 settembre 2025 e del verbale GLO allegato, nonché la domanda di riconoscimento del diritto del minore a essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno a uno per tutta la durata dell'orario scolastico. Con sentenza semplificata n. 8399 del 23 dicembre 2025 il ricorso era stato accolto e, per il caso di mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza, era stato nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega. La dirigente della Direzione generale ha contestato la propria competenza, sostenendo che il ruolo spettasse all'Ufficio scolastico regionale per la Campania, ha rinunciato all'incarico e ha chiesto la nomina di un diverso commissario. L'istanza è stata esaminata nel presente giudizio incidentale; nel frattempo una nota scolastica ha attestato l'avvenuto adempimento della sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza della dirigente volta alla nomina di un diverso commissario ad acta. Il Collegio ha rilevato che la richiesta era identica a quella già esaminata e dichiarata inammissibile con l'ordinanza n. 690 del 2 febbraio 2026 e con successive ordinanze di contenuto identico, le cui motivazioni sono state richiamate integralmente come precedente. Ha inoltre considerato che l'avvenuto adempimento della decisione escludeva le condizioni per l'attivazione del commissario ad acta nel giudizio in esame. La pronuncia non riesamina il merito della controversia sul PEI o sul rapporto di sostegno, già definita con la precedente sentenza favorevole al ricorrente, ma decide esclusivamente sull'istanza incidentale. Nessuna specifica statuizione sulle spese risulta dal testo.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    ex art. 34 comma 1 lett. e) c.p.a.

    La sentenza aveva utilizzato tale disposizione per nominare il commissario ad acta incaricato, in caso di mancata ottemperanza, di compiere gli atti necessari all'esecuzione della decisione.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    articoli 6, paragrafo 1, lettera f)

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nel provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 9, paragrafi 2 e 4

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    articolo 52, commi 1, 2 e 5

    Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in relazione al trattamento e alla diffusione di dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio, l'amministrazione abbia già adempiuto alla sentenza e non sussistano più le condizioni operative per l'attivazione del commissario ad acta nominato in via condizionata, l'istanza diretta alla sostituzione o alla nomina di un diverso commissario è inammissibile.
  • L'istanza incidentale relativa alla nomina o sostituzione del commissario ad acta può essere dichiarata inammissibile quando riproponga una richiesta identica già esaminata e definita dal medesimo giudice con precedente ordinanza, le cui ragioni siano integralmente richiamate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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