Cassazione Penale, Sentenza n. 35670/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza diretta ad ottenere il riconoscimento della disciplina del reato continuato tra due condanne distinte: 1) partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990) commessa in Andria e Bisceglie dal luglio 2011 al luglio 2013, giudicata con sentenza della Corte d'appello di Bari del 4 dicembre 2018; 2) rapina aggravata in concorso commessa a Ruvo di Puglia il 30 maggio 2012, giudicata con sentenza della Corte d'appello di Bari dell'11 marzo 2016. Il ricorrente ha dedotto, fra l'altro, che entrambe le sentenze si fondano su dichiarazioni di collaboranti, che la continuazione era stata riconosciuta per coimputati, che l'associazione mirava anche a reati contro il patrimonio e che gli stessi soggetti partecipavano alla rapina.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato che manca prova di una preventiva e unitaria programmazione dei reati (unità di ideazione) antecedente al primo episodio, elemento indispensabile per configurare la continuazione. Ha ritenuto decisiva l'eterogeneità delle fattispecie e l'assenza di elementi concreti da cui desumere che la rapina fosse prevista "all'origine": la rapina è stata valutata come evento contingente legato a difficoltà di pagamento di un debito per stupefacente. La Corte ha inoltre ricordato che la mera appartenenza all'associazione, la contiguità spazio-temporale e la partecipazione degli stessi soggetti non bastano in mancanza della prova che i reati successivi fossero programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La Corte ricorda che, pur potendo l'associazione avere nel proprio programma anche reati 'fine' (per es. reati contro il patrimonio), la continuazione tra reato associativo e reati fini è ammessa solo se i reati fine erano programmati al momento in cui il soggetto ha aderito al sodalizio.
Cassazione penale - principio sull'unicità del disegno criminoso
Per configurare il reato continuato è necessaria una preventiva ed unitaria ideazione delle violazioni già presente nella mente del reo nella loro specificità; questa prova deve emergere da indici esteriori significativi (omogeneità delle violazioni e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate ecc.). La mancanza di programmazione antecedente esclude la continuazione.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Ribadisce che il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita dei concreti indicatori e che non è sufficiente la presenza di alcuni indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.
Giurisprudenza di merito citata (es. Sez. 4 n.16066/2008, Sez.1 n.37555/2015)
Confermano che il giudice dell'esecuzione non può basare il riconoscimento della continuazione su un programma meramente generico: è necessaria la individuazione, fin dal primo episodio, dei successivi almeno nelle linee essenziali.
Massime di principio
- La continuazione richiede una preventiva unità di ideazione: i reati successivi devono essere stati programmati, almeno nelle linee essenziali, già al momento del primo episodio.
- La mera contiguità spazio-temporale, l'appartenenza allo stesso gruppo o l'uso di dichiarazioni di collaboranti non sono di per sé sufficienti a dimostrare la continuazione.
- Quando si richiede la continuità tra reato associativo e reati 'satellite', è necessario provare che i reati satellite fossero parte del programma del sodalizio al momento dell'ingresso del soggetto; altrimenti la continuazione va esclusa.
- La valutazione degli indici di continuità è rimessa al giudice di merito e la Cassazione sindaca la correttezza della valutazione solo se la motivazione è carente, contraddittoria o illogica.
- Per aumentare le probabilità di successo nella richiesta di riconoscimento della continuazione, occorre produrre elementi concreti e specifici: prove di un progetto criminale unitario, indicatori di sistematicità e programmazione, e elementi che colleghino chiaramente il primo episodio ai successivi nella loro essenza.
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