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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33450/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (vettore)

La controversia

La controversia nasce da un incarico di trasporto di macchinari pesanti dalla Italia alla Spagna: la società committente del trasporto aveva affidato l'esecuzione a uno spedizioniere, il quale a sua volta aveva incaricato uno o più vettori. Secondo la ricorrente, i vettori non avrebbero trasmesso o comunque non avrebbero procurato nei tempi dovuti i permessi necessari per il transito in Spagna, costringendola a risolvere il rapporto e ad affidare il servizio ad altro vettore con aggravio di costi. In primo grado era stato accolto parzialmente l'accertamento negativo del credito fatturato dal vettore e la domanda di risoluzione, con condanna risarcitoria; in appello, invece, era stata riformata la decisione, ritenendo che non vi fosse un termine di adempimento violato e che la diffida/recesso della spedizioniere non fosse idonea o correttamente esercitata. Con il ricorso per cassazione la spedizioniere deduceva quattro motivi: 1) violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c., sostenendo che i convenuti non avessero impugnato in appello i capi relativi all'inadempimento e al riparto dell'onere probatorio, con conseguente formazione del giudicato interno; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che le controparti fossero prive di interesse ad appellare perché non avevano censurato tutti i capi della sentenza di primo grado; 3) violazione dell'art. 1454 c.c. e degli artt. 112 e 132 c.p.c., censurando la Corte d'appello per avere escluso la congruità del termine assegnato con diffida ad adempiere e per avere ritenuto invalida o inefficace la comunicazione di recesso/diffida; 4) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando l'accertamento secondo cui non vi fosse un termine pattuito per ottenere le autorizzazioni e sostenendo che i permessi non erano stati rilasciati oppure erano viziati da meri errori materiali. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in larga parte inammissibili perché generici, assertivi o diretti a ottenere una rivalutazione del merito e dell'interpretazione del contratto, e ha comunque escluso che vi fosse un giudicato interno sulla questione dell'inadempimento. Ha poi ribadito che l'omessa pronuncia su questioni meramente processuali non integra di per sé il vizio ex art. 112 c.p.c., e che la censura sulla diffida ad adempiere non colpiva tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e distrazione in favore del difensore della resistente.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati tutti e quattro i motivi: il primo e il secondo per difetto di specificità e per insussistenza del dedotto giudicato interno o dell'omessa pronuncia; il terzo perché non attaccava una autonoma ratio decidendi della sentenza d'appello e perché formulato in modo generico; il quarto perché mirava in realtà a una nuova valutazione dei fatti e dell'interpretazione del contratto, operazione non consentita in cassazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente, con distrazione al difensore, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per escludere la formazione di giudicato interno sulle statuizioni di primo grado, poiché i capi relativi all'inadempimento risultavano comunque devoluti in appello.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta acquiescenza e al giudicato interno; la Corte esclude che vi fosse un comportamento concludente incompatibile con la volontà di impugnare.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Richiamato per affermare la necessità di specifica indicazione degli atti e dei passaggi processuali rilevanti; il motivo difettava di tale specificità.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che l'omessa pronuncia riguarda domande ed eccezioni di merito, non questioni puramente processuali, e che nel caso la decisione implicita della corte d'appello escludeva il vizio denunciato.

  • art. 1454 c.c.

    Richiamato in tema di diffida ad adempiere: la Corte osserva che la censura non colpiva la ratio della sentenza d'appello secondo cui la diffida, per come formulata, non era idonea a produrre l'effetto risolutivo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione, ma la censura è stata ritenuta generica e inidonea a scalfire la motivazione della decisione impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per il difetto di motivazione, ma la Corte osserva che la critica era assertiva e non confrontata con la reale ratio decidendi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la dedotta violazione dell'onere della prova; la Corte esclude che il ricorso individuasse realmente un errore nella ripartizione del carico probatorio, risolvendosi piuttosto in dissenso sulla valutazione dei fatti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato contro l'asserita errata valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la censura non rispettava i criteri per denunciare utilmente la violazione della norma.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte, pur rigettando il ricorso, esclude la richiesta di maggiori spese aggravate, tenuto conto della complessità della vicenda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale disposizione che ha introdotto la previsione del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudicato interno o la preclusione da acquiescenza non possono essere affermati in modo apodittico: occorre indicare con precisione quale capo della sentenza non sia stato impugnato e dimostrare la sua effettiva decisività sul decisum successivo.
  • La censura per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda domande ed eccezioni di merito; il mancato esame di una questione puramente processuale non integra, di per sé, tale vizio, potendo semmai dar luogo ad altra violazione di legge se la soluzione implicita sia erronea.
  • In sede di legittimità non basta lamentare genericamente l'erroneità della diffida ad adempiere: il ricorso deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, compresa l'eventuale autonoma affermazione di inidoneità della diffida a produrre effetti risolutivi.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo richiede specificità: il fatto deve essere individuato con precisione, va indicata la sua decisività e occorre mostrare come esso sia stato realmente controverso nel giudizio di merito.
  • La questione se un contratto preveda o meno un termine di adempimento è, di regola, problema di interpretazione della volontà negoziale riservato al giudice di merito; in cassazione può essere censurato solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni legali di interpretazione, non come semplice dissenso sulla ricostruzione fattuale.
  • La denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; occorre evidenziare un effettivo errore nell'uso delle regole probatorie, non una diversa lettura dei fatti.
  • Quando il ricorso non attacca tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, esso è inammissibile o comunque infondato, poiché la decisione resta sorretta dalla ragione non censurata.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioniProveMoraInadempimento
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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