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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09313/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'unico motivo fosse aspecifico e non idoneo a scalfire la motivazione della sentenza di appello, che risultava congrua e immune da vizi logici e giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per concorso in una truffa contrattuale online. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, censurando l'affermazione di responsabilità. La censura è stata ritenuta aspecifica perché si limitava a riproporre doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni con cui la Corte territoriale le aveva già esaminate e disattese. In particolare, la difesa aveva insistito sull'intestazione dell'utenza telefonica indicata nell'annuncio online, ma la Corte di merito aveva ritenuto tale circostanza non decisiva ai fini della responsabilità, valorizzando il fatto che il profitto illecito era confluito su una carta di credito intestata all'imputato.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    viene richiamato per affermare la configurabilità del concorso di persone nel delitto di truffa anche in capo a chi abbia materialmente ricevuto il profitto illecito su una carta a sé intestata.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento del rigetto.
  • Ai fini dell'affermazione di responsabilità per concorso in truffa, può assumere rilievo il fatto che il profitto illecito confluisca su un mezzo di pagamento intestato all'imputato, quale elemento sintomatico della partecipazione alla condotta criminosa.
  • La contestazione della sola intestazione di un'utenza telefonica indicata nell'annuncio non è di per sé decisiva se la motivazione di merito individua ulteriori elementi fattuali idonei a sostenere la responsabilità.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente, la censura che non ne evidenzi specifiche aporie è destinata a essere dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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