Cassazione Penale, Sentenza n. 25612/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla nullità per omessa valutazione delle conclusioni difensive effettivamente depositate via PEC e contenenti argomentazione significativa (richiamo alla riforma sulla procedibilità). Perciò ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, assorbendo l'esame degli altri motivi.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La difesa di Polone ha impugnato la sentenza d'appello che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), lesioni e danneggiamento aggravato, deducendo plurimi vizi di legge e di motivazione. In particolare si è contestata la mancata valutazione, da parte della Corte d'appello, delle conclusioni difensive depositate via PEC che richiamavano la modifica normativa operata dal d.lgs. n. 31/2024 sulla procedibilità del reato di danneggiamento (art. 635, comma 2, n. 1 c.p.), argomentando che il reato sarebbe procedibile solo a querela e quindi non d'ufficio; si è inoltre contestata la qualificazione come danneggiamento aggravato (per cose esposte alla pubblica fede), la configurabilità della resistenza per assenza di chiaro atto d'ufficio individuato dagli agenti e l'apparente insufficiente motivazione sulla recidiva e sul giudizio di delinquenza abituale.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
Reato per cui l'imputato era stato condannato; la Corte ha richiamato la necessità di motivazione chiara sull'esistenza di un atto d'ufficio e di una condotta oppositiva valorizzabile ai fini della fattispecie
art. 635, comma 2, n. 1 cod. pen. (danneggiamento aggravato)
art. 635, comma 2, n. 1 c.p.
Il deposito delle conclusioni difensive richiamava il d.lgs. n. 31/2024 che avrebbe inciso sulla procedibilità del reato (da d'ufficio a perseguibile solo a querela); la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale argomentazione dovesse essere esaminata perché rilevante sul tema della procedibilità
d.lgs. n. 31 del 2024 (modifica della procedibilità per il reato di danneggiamento)
La difesa ha invocato la modifica normativa per sostenere l'inosservanza della procedibilità d'ufficio; la Cassazione ha ritenuto che la nuova normativa, sollevata nelle conclusioni, costituisse questione di diritto da valutare e la mancata considerazione delle conclusioni è stata decisiva
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (nullità per omessa valutazione di atti difensivi)
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
La Corte ha applicato il principio secondo cui l'omessa valutazione, in sentenza, di conclusioni difensive depositate via PEC e aventi contenuto argomentativo costituisce nullità generale a regime intermedio, qualora l'atto configuri un effettivo esercizio del diritto di difesa
Massime di principio
- Le conclusioni difensive depositate via PEC devono essere esaminate in sentenza se contengono un concreto contenuto argomentativo; la loro omessa valutazione può determinare nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
- Se la difesa solleva una modifica normativa che incide sulla procedibilità di un reato (es. passaggio da procedibilità d'ufficio a procedibilità a querela), il giudice deve valutare espressamente l'incidenza della novità normativa; il mancato esame può determinare annullamento e rinvio.
- La configurazione della resistenza richiede la chiara individuazione dell'atto d'ufficio contrastato e di una condotta effettivamente oppositiva; assenza di specifiche osservazioni su questi elementi può rendere la motivazione insufficiente.
- La qualificazione del danneggiamento come aggravato per aver colpito cose esposte alla pubblica fede deve essere adeguatamente motivata dal giudice, soprattutto quando la difesa ha contestato tale qualificazione.
- Accertamenti su recidiva e delinquenza abituale richiedono motivazione puntuale: valutazioni meramente apparenti o non confrontate con le deduzioni difensive possono essere censurate in sede di legittimità.
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