Cassazione Penale, Ordinanza n. 04782/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato, già appellante avverso la sentenza di primo grado, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello che aveva dichiarato estinta per prescrizione una contravvenzione contestata al capo b), ma aveva confermato la responsabilità penale per il reato di danneggiamento al capo a) con condanna alla pena ritenuta di giustizia. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che anche il reato di danneggiamento dovesse essere dichiarato prescritto; ha contestato il calcolo operato dalla Corte territoriale, che aveva escluso la maturazione della prescrizione ritenendo sospesi i termini per complessivi 350 giorni a causa dell'astensione del difensore dalle udienze. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio che il ricorso era tardivo: la sentenza di appello era stata pronunciata in udienza camerale non partecipata con motivazione contestuale, sicché il termine per impugnare era di quindici giorni ex art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.; non era applicabile l'aumento di quindici giorni previsto dal comma 1-bis, perché il giudizio non rientrava nell'ipotesi di processo celebrato in assenza e non risultava tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p. Il ricorso, presentato il 22 marzo 2023, è stato quindi dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, ritenendo spirato il termine per proporlo. Ha applicato il termine ordinario di quindici giorni dalla pronuncia della sentenza di appello, escludendo la proroga di quindici giorni prevista per il giudicato in assenza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nel dispositivo in euro tremila; nel corpo della motivazione viene anche richiamata la somma di euro quattromila come parametro equitativo, ma il dispositivo riporta euro tremila.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando è proposto oltre il termine di legge per impugnare.
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
Nel caso di sentenza pronunciata con motivazione contestuale in udienza camerale non partecipata, il termine per proporre ricorso per cassazione è di quindici giorni dalla pronuncia.
L'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione non si applica al giudizio camerale non partecipato in cui non sia stata tempestivamente chiesta la partecipazione.
La mancata tempestiva istanza di partecipazione esclude che l'imputato appellante possa essere considerato giudicato in assenza ai fini della proroga del termine di impugnazione.
L'inammissibilità manifesta può essere dichiarata de plano.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per fondare la condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colposa dell'impugnazione.
null
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è pronunciata in udienza camerale non partecipata con motivazione contestuale, il termine per ricorrere per cassazione decorre secondo il termine breve ordinario di quindici giorni dalla pronuncia.
- La proroga di quindici giorni prevista per il giudicato in assenza non opera automaticamente in ogni procedimento non partecipato, ma solo nei casi in cui l'imputato possa essere qualificato come giudicato in assenza secondo la disciplina processuale applicabile; se manca una tempestiva istanza di partecipazione, la proroga non spetta.
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine legale è inammissibile e tale inammissibilità può essere dichiarata de plano.
- Alla inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando l'inammissibilità è riconducibile a colpa dell'impugnante.
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