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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28090/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 10 gennaio 2025. Dal testo emerge che il primo motivo era formulato in modo meramente ripetitivo e stereotipato, sostanzialmente volto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, anziché a denunciare vizi di legittimità della motivazione. La censura richiamava in modo improprio l'art. 192 c.p.p. per lamentare l'omessa o erronea valutazione degli elementi probatori. Il secondo motivo riguardava l'entità della pena, ma era ritenuto del tutto generico, con una confusa deduzione di una asserita violazione di legge in ordine alle motivazioni, senza indicazione di ragioni specifiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era diretto alla rivalutazione del merito e non conteneva doglianze riconducibili ai soli vizi motivazionali scrutinabili in cassazione; ha inoltre precisato che non è possibile aggirare i limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. invocando l'art. 192 c.p.p. per contestare la valutazione della prova. Il secondo motivo, relativo alla pena, è stato considerato totalmente generico. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Norma processuale richiamata impropriamente per censurare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che non può essere usata per superare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Delimita i vizi motivazionali deducibili in cassazione ai casi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non essendo consentite censure di merito sulla valutazione delle prove.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Non può essere utilizzato per veicolare doglianze in realtà attinenti alla motivazione o alla valutazione probatoria.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Non consente di dedurre, come vizio processuale, questioni che in realtà mirano a contestare la motivazione della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione della tesi difensiva o nella richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.
  • La censura sulla motivazione deve essere articolata in termini di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non potendo fondarsi su una generica critica alla ricostruzione del fatto.
  • L'art. 192 c.p.p. non costituisce un veicolo per trasformare in vizio di violazione di legge una doglianza che, nella sostanza, contesta la valutazione del materiale probatorio.
  • Il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio deve essere specifico e puntualmente argomentato; la sua assoluta genericità ne determina l'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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