Cassazione Penale, Ordinanza n. 04630/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che aveva diffidato il ricorrente al rispetto delle prescrizioni della misura alternativa. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in difetto di elementi per escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
La persona sottoposta alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ha impugnato il decreto del magistrato di sorveglianza di Bari che lo diffidava a rispettare prescrizioni già previste dal provvedimento concessivo della misura, con particolare riferimento al divieto di allontanamento dal domicilio oltre le ore 21.00 senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Dal testo emerge che il ricorso mirava a contestare quel decreto di diffida. La Corte, tuttavia, rileva che il provvedimento impugnato non introduceva una nuova autonoma incidenza su diritti soggettivi, limitandosi a richiamare il rispetto di prescrizioni già esistenti; per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La Corte lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso contro un provvedimento privo di autonoma incidenza su diritti soggettivi, poiché meramente ricognitivo o sollecitatorio del rispetto di prescrizioni già imposte.
È richiamata come fonte introduttiva dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro un provvedimento che non incide autonomamente su diritti soggettivi, quando esso si limiti a diffidare il destinatario al rispetto di prescrizioni già validamente imposte con il titolo originario.
- La diffida a rispettare obblighi già contenuti nel provvedimento concessivo di una misura alternativa non costituisce, di regola, un nuovo atto lesivo autonomamente impugnabile in cassazione.
- Quando la causa di inammissibilità non risulti determinata da assenza di colpa del ricorrente, deve disporsi la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla disciplina processuale.
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