Cassazione Penale, Sentenza n. 11837/2022 del 30/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava il rigetto dell'istanza di ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare: sostiene che il Giudice avesse escluso e non ammesso nel fascicolo numerosi documenti trasmessi dalla parte civile (fra cui una memoria ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., sottoscritta personalmente), impedendo la ricostruzione del fascicolo e mostrando "inimicizia grave" o pregiudizio. Inoltre deduceva che il Giudice avrebbe erroneamente interpretato l'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. come vietante la ricostruzione del fascicolo prima della camera di consiglio anche in caso di smarrimento degli atti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate e generiche: il ricorrente non ha argomentato né indicato il contenuto e la decisività dei documenti esclusi; la decisione del Giudice di non ammettere quei documenti è stata valutata come esercizio dei poteri ordinari di gestione processuale, non come atto abnorme o indice di inimicizia grave. La Corte ha inoltre richiamato che l'inimicizia grave, quale causa di ricusazione, deve risultare da rapporti personali esterni al processo e da circostanze oggettive, non da semplici scelte processuali impugnabili con i rimedi ordinari. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €1500 alla Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
Richiama la disciplina delle cause di ricusazione (inimicizia); la Corte sottolinea che l'inimicizia grave rilevante ai fini della ricusazione richiede riscontri oggettivi e rapporti esterni al processo
Collega le cause di ricusazione alla nozione di inimicizia grave; la Corte ha interpretato le decisioni gestionali del giudice come non rientranti nelle ipotesi che legittimano la ricusazione salvo elementi estranei e oggettivi
Norma richiamata rispetto alla memoria depositata dalla parte civile; la Corte ha osservato che la mera presenza di una memoria (o il suo mancato inserimento) non prova la decisività degli atti esclusi né giustifica la ricusazione se non viene dimostrato il contenuto e l'essenzialità degli stessi
art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
Il ricorrente sosteneva un'errata interpretazione della norma come ostativa alla ricostruzione del fascicolo; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dal fatto che i documenti erano stati considerati non essenziali e in ogni caso la loro esclusione rientrava nelle scelte gestionali del giudice, impugnabili con i rimedi ordinari
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la limitazione della motivazione nel ricorso; il ricorso è stato trattato nei limiti consentiti dalla disposizione e le censure sono state giudicate generiche e non confrontate con l'ordinanza impugnata
Norma invocata come base per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La ricusazione per "inimicizia grave" richiede elementi oggettivi e rapporti personali estranei al processo: decisioni gestionali interne al procedimento di per sé non bastano
- Se si contesta l'esclusione di documenti, occorre specificare il contenuto dei documenti e dimostrare la loro decisività per la decisione impugnata; censure generiche sono inammissibili
- Le scelte del giudice in ordine all'ammissione di prove/documenti sono, salvo profili eclatanti, rimediabili mediante i normali strumenti processuali e non con la ricusazione
- Prima di chiedere la ricusazione valutare e utilizzare i rimedi ordinari (es. impugnazioni o istanze di integrazione/attenuazione del fascicolo); la ricusazione è uno strumento straordinario
- Ricorsi privi di argomentazione puntuale o che travalicano i limiti di motivazione previsti dalle norme procedurali rischiano l'inammissibilità e conseguenti condanne alle spese e sanzioni
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