Ordinanza n. 3130/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento dei sopracitati Ministeri in relazione alla richiesta di intervento avanzata nei termini di cui al ricorso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17\1\2026: avverso il provvedimento di svincolo da parte dei ministeri resistenti e di tutti gli atti antecedenti e conseguenti (identificati con le note del ministero della difesa e del mimit come affare legale -OMISSIS- del 24.10.2025 nelle note depositate il 22.12.2025) con istanza di riunione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dei Ministeri e, con motivi aggiunti, provvedimento di svincolo e atti connessi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio asseritamente formatosi su istanze rivolte al Ministero della Difesa e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nel corso del giudizio, prima della camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso sul silenzio, le amministrazioni hanno prodotto note dalle quali emergevano atti sopravvenuti nell’ambito della medesima fattispecie. Il ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti, notificati e depositati il 17 gennaio 2026, impugnando il provvedimento di svincolo e gli atti antecedenti e conseguenti, insistendo anche sull’accoglimento del ricorso introduttivo e formulando una domanda cautelare. È stata inoltre proposta istanza di riunione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto applicabile l’art. 117, comma 5, c.p.a., secondo cui, quando nel corso del giudizio avverso il silenzio sopravviene un provvedimento espresso o un atto connesso con l’oggetto della controversia, tale atto può essere impugnato con motivi aggiunti nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento e l’intero giudizio prosegue con tale rito. Poiché i motivi aggiunti riguardavano atti sopravvenuti connessi alla controversia sul silenzio e introducevano una domanda di annullamento soggetta al rito ordinario, il Collegio ha disposto la conversione dell’intero giudizio dal rito camerale sul silenzio al rito ordinario. Ha quindi ordinato la cancellazione della causa dal ruolo camerale e la reiscrizione nel ruolo ordinario, precisando che anche la trattazione della domanda cautelare e la fissazione dell’udienza di merito dovranno seguire il relativo regime processuale. L’ordinanza non ha deciso nel merito né la legittimità del silenzio né quella del provvedimento di svincolo.
Norme richiamate
“se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito”
La sopravvenienza, nel corso del giudizio sul silenzio, di un provvedimento espresso o di un atto connesso impugnato con motivi aggiunti comporta la prosecuzione dell’intero giudizio secondo il rito previsto per il nuovo provvedimento.
art. 87, comma 2, lett. b), c.p.a.
Il giudizio avverso il silenzio è soggetto al rito camerale.
La trattazione del giudizio sul silenzio era stata fissata secondo le modalità proprie del rito camerale.
La domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti deve essere trattata secondo il regime cautelare del rito ordinario.
La fissazione dell’udienza di merito deve seguire il regime previsto per il rito ordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio della pubblica amministrazione, la sopravvenienza di un provvedimento espresso o di un atto connesso all’oggetto della controversia consente al ricorrente di impugnarlo con motivi aggiunti.
- Quando l’atto sopravvenuto è impugnato con motivi aggiunti, l’intero giudizio prosegue con il rito previsto per il nuovo provvedimento, anche se il giudizio era stato originariamente introdotto con il rito camerale proprio dell’azione avverso il silenzio.
- La conversione dal rito camerale al rito ordinario comporta la cancellazione della causa dal ruolo camerale e la sua reiscrizione nel ruolo ordinario; anche la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti e la fissazione dell’udienza di merito devono essere trattate secondo il regime ordinario.
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