Cassazione Civile, Sentenza n. 26713/2025 del 03/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Campobasso che, dichiarata la sua contumacia, aveva accolto l'appello della Prefettura avverso la pronuncia del Giudice di Pace che aveva annullato il verbale di contestazione per violazione dell'art. 173 C.d.S.. Il motivo di cassazione denunciava la nullità della sentenza di appello per violazione del diritto al contraddittorio: la Prefettura (Avvocatura) avrebbe notificato soltanto un atto relativo al sub-procedimento cautelare (udienza per richiesta di sospensiva, RG 2078/2019-1) e non il ricorso di gravame e il decreto di fissazione dell'udienza di merito, per cui l'appello sarebbe improcedibile secondo il rito del lavoro applicabile alle opposizioni a verbali di C.d.S.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, applicando il rito del lavoro (ex art. 7 d.lgs. 150/2011 e art. 435 c.p.c.), l'omessa o inesistente notificazione degli atti introduttivi del gravame rende l'appello improcedibile. Considerato che l'errore di indicazione del decreto (che rimandava alla sola fase sospensiva e a un sub-procedimento) ha ingenerato affidamento nell'appellato e che l'appello non è stato regolarizzato, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza del Tribunale per l'improcedibilità dell'appello e ha condannato la parte resistente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in favore del ricorrente secondo il dispositivo.
Norme richiamate
Violazione contestata con il verbale amministrativo oggetto dell'opposizione
Norma sostanziale che disciplina l'illecito accertato; qui è il fatto materiale da cui nasce la controversia
art. 7 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada ... sono regolate dal rito del lavoro
Stabilisce l'applicabilità del rito del lavoro alle opposizioni ai verbali del codice della strada, con consequenziale applicazione delle regole processuali del lavoro
art. 435, comma 2, cod. proc. civ.
L'appellante deve notificare all'appellato, nel termine di 10 giorni dal decreto di fissazione dell'udienza, ricorso e decreto di fissazione dell'udienza
Imposta l'onere di notifica degli atti introduttivi dell'appello nel rito del lavoro; la mancata notificazione rende in genere l'appello improcedibile
Motivo di ricorso per violazione di norme processuali che sono causa di nullità
Base normativa invocata per censurare la violazione del diritto al contraddittorio e per chiedere la cassazione per vizio procedurale
art. 421 e art. 291 cod. proc. civ.
Norme relative ai termini e alla possibilità di integrazione o rimedio della notificazione (art. 291) e ai poteri del giudice
La giurisprudenza ritiene che, nel rito del lavoro, il giudice non può concedere un termine per sanare la mancata notifica degli atti introduttivi dell'appello (non è applicabile la ricostruzione che permette la regolarizzazione ex art. 291 nei casi tipici)
art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ.
Cassazione senza rinvio quando il processo non può essere proseguito
Consente alla Corte di cassare senza rinvio la sentenza impugnata quando l'appello è improcedibile e non è possibile riformare il processo
art. 101 e art. 156 cod. proc. civ.
Articoli richiamati nel motivo in relazione a nullità e impugnazioni
Richiamati a supporto delle censure di nullità per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa
art. 111, comma 2 Cost.
Principio della ragionevole durata del processo richiamato nei ragionamenti giurisprudenziali
Usato in dottrina/giurisprudenza per orientare il contemperamento fra tutela del contraddittorio e ragionevole durata del processo, ma non a scapito delle precise regole del rito del lavoro
Massime di principio
- Nelle opposizioni a verbali del codice della strada si applica il rito del lavoro: l'appello è improcedibile se il ricorso di gravame e il decreto di fissazione dell'udienza di merito non sono regolarmente notificati all'appellato nei termini prescritti.
- La notifica della fissazione dell'udienza per la sola fase cautelare (sospensiva) non sostituisce la notifica del ricorso di appello e del decreto di fissazione dell'udienza di merito; la parte destinataria può legittimamente non costituirsi se è chiamata solo a un sub-procedimento cautelare.
- Se l'errore nella indicazione del tipo di udienza o del RG dipende da un vizio formale del decreto, opera il principio dell'apparenza e della tutela dell'affidamento: l'errore non deve ricadere sull'appellato quando ne pregiudichi la conoscenza effettiva dell'impugnazione di merito.
- Il giudice dell'appello, nel rito del lavoro, non può normalmente concedere un termine per sanare la mancata notifica degli atti introduttivi; la lacuna rende l'appello improcedibile secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione.
- In caso di improcedibilità dell'appello per vizio insanabile, la Cassazione può cassare senza rinvio quando il processo non è sostituibile e non può proseguire.
- Prassi difensiva consigliata: verificare subito il contenuto del decreto di fissazione notificato; in caso di notifica ambigua o di ricezione solo dell'atto per la fase cautelare, tempestivamente contestare la carenza di notifica del gravame e chiedere chiarimenti/documentazione all'ufficio che ha notificato.
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