Cassazione Penale, Sentenza n. 36558/2026 del 16/10/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (interessato)
La controversia
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 27 marzo 2026, aveva dichiarato inammissibile l’istanza dell’interessato diretta alla correzione di un errore materiale nella sentenza della Corte di assise di appello di Genova del 27 novembre 2008, irrevocabile dal 30 giugno 2009. Il giudice aveva ritenuto che, essendo l’istante sottoposto ad amministrazione di sostegno dal 25 maggio 2022, fosse legittimato a promuovere iniziative giudiziarie soltanto l’amministratore, designato per rappresentarlo presso enti e uffici pubblici in incombenze amministrative. La difesa ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. a), c.p.p., l’erronea interpretazione del decreto del giudice tutelare: secondo il ricorrente, quel provvedimento non limitava la capacità di promuovere giudizi o presentare istanze e attribuiva all’amministratore un ruolo soltanto in caso di impossibilità fisica dell’interessato a presenziare. Ha inoltre dedotto che il decreto era stato modificato, da ultimo il 19 novembre 2025, riconoscendo all’interessato piena facoltà di agire e promuovere istanze in proprio favore. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Brescia per un nuovo giudizio. Ha chiarito che la sola nomina di un amministratore di sostegno non consente di presumere l’incapacità dell’interessato di partecipare coscientemente al processo o di esercitare le proprie facoltà processuali: occorre verificare in concreto se e in quali limiti l’infermità incida su tali capacità e, se sussiste un dubbio fondato, disporre gli accertamenti necessari, anche peritali. Ha inoltre rilevato che, secondo quanto riportato nell’ordinanza impugnata, i poteri dell’amministratore erano limitati a incombenze amministrative e non comprendevano la presentazione di un’istanza di correzione di errore materiale in sede penale. Il Tribunale dovrà quindi riesaminare la vicenda applicando questi principi.
Norme richiamate
Il giudice che procede, il quale abbia acquisito fondati elementi per ritenere sussistente una situazione psicopatologica idonea a incidere sull'esercizio delle facoltà processuali, è tenuto a svolgere i necessari accertamenti, onde verificare, nel procedimento di merito, se ricorrano le condizioni per la sospensione in ragione della incapacità del soggetto di parteciparvi coscientemente.
La disposizione concorre a fondare il principio per cui, quando emergano elementi concreti di una condizione psicopatologica che possa compromettere l’esercizio delle facoltà processuali, il giudice deve accertare l’effettiva capacità dell’interessato; la mera sottoposizione ad amministrazione di sostegno non dimostra l’incapacità.
Nella fase di esecuzione/sorveglianza, al fine di accertare se debba eventualmente procedersi alla nomina di un curatore speciale al quale "competono gli stessi diritti dell'interessato”.
In fase esecutiva, se l’interessato è infermo di mente, la disciplina prevede la notificazione al tutore o al curatore e, se ne è privo, la nomina di un curatore provvisorio, cui spettano gli stessi diritti dell’interessato. La necessità di tale figura va valutata in relazione alla condizione dell’interessato, non dedotta automaticamente dalla nomina di un amministratore di sostegno.
art. 606, comma 1, lett. a), c.p.p.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente ex art. 606, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
La norma è indicata quale base del ricorso per cassazione proposto contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione.
La pronunzia di interdizione o di inabilitazione o di amministrazione di sostegno e la sospensione del procedimento penale ex art 71 cod. proc. pen. si fondano su presupposti diversi da quelli che influiscono sulla capacità di seguire in modo cosciente il processo.
La sospensione del procedimento per incapacità di partecipare coscientemente ha presupposti distinti dalla pronuncia di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno; quest’ultima non implica, da sola, l’incapacità processuale.
Ha, nell’occasione, chiarito che la disposizione codicistica, nel prevedere il caso dell'incapace di partecipare coscientemente al processo, detta una disciplina riferibile sia agli imputati inabilitati che a quelli sottoposti ad amministrazione di sostegno, a condizione che "il loro stato mentale sia tale da comprometterne effettivamente la loro piena e consapevole partecipazione al processo".
La disciplina richiamata si applica anche a chi è sottoposto ad amministrazione di sostegno soltanto quando lo stato mentale comprometta effettivamente la piena e consapevole partecipazione al processo; non è sufficiente la sola nomina dell’amministratore.
Massime di principio
- La nomina di un amministratore di sostegno non determina automaticamente l’incapacità dell’interessato di seguire coscientemente il processo né la sua carenza di capacità di esercitare facoltà processuali. Il giudice deve valutare in concreto se e in quali limiti la condizione personale incida su tali capacità.
- Quando il giudice acquisisce fondati elementi per dubitare che una condizione psicopatologica comprometta l’esercizio delle facoltà processuali, deve svolgere gli accertamenti necessari; se il dubbio riguarda la capacità di partecipare coscientemente al processo, può essere necessaria una perizia prima di decidere sulla nomina di un curatore speciale.
- In fase esecutiva, la nomina del curatore speciale e l’attribuzione a questo dei diritti dell’interessato sono collegate alla condizione di infermità rilevante ai fini processuali e non discendono automaticamente dall’esistenza di un’amministrazione di sostegno.
- I poteri dell’amministratore di sostegno devono essere individuati in base al contenuto del provvedimento di nomina. Poteri circoscritti a incombenze amministrative non consentono di concludere che l’amministratore sia legittimato a promuovere un’istanza penale in luogo dell’interessato.
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