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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41625/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Foggia per "abnormità": contestava che, dopo aver disposto in prima battuta la restituzione dell'intero fascicolo al G.u.p. (anche per posizioni poi ritenute regolari), il Tribunale non avrebbe potuto revocare tale decisione poiché si sarebbe «spogliato» del fascicolo e quindi si sarebbe trovato in carenza di potere; chiedeva cioè l'annullamento del provvedimento revocatorio come assunto illegittimo e privo di efficacia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse dell'impugnante e ha ritenuto che l'atto impugnato non fosse senz'altro abnorme. Ha ricostruito le fasi processuali: prima il Tribunale aveva restituito gli atti al G.u.p. per nullità relative a due imputati, poi, su sollecitazione delle parti, aveva disposto la restituzione dell'intero fascicolo e infine, ritenuto che per tre imputati non sussistesse nullità, ha revocato la parte della restituzione relativa a questi ultimi e ha disposto la prosecuzione del processo. La Corte ha affermato che il Tribunale manteneva il potere di revoca fintantoché l'udienza non si era conclusa e che non era configurabile abnormità né carenza di potere. Ha condannato il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 552, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferito al potere del giudice in sede di udienza dibattimentale di dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio e alle conseguenze per le posizioni per cui sussiste la nullità; utilizzato per descrivere la prima declaratoria di nullità nei confronti di taluni imputati.

  • art. 18, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla dichiarazione di nullità del decreto dispositivo e alla conseguente trasmissione degli atti al G.u.p.; contestualizza i poteri del giudice rispetto alla prosecuzione o alla regressione del procedimento.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiede l'esistenza dell'interesse ad impugnare come condizione di ammissibilità; la Corte ha richiamato questo articolo per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse concreto e attuale.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'imposizione delle spese e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare è requisito imprescindibile: l'impugnante deve dimostrare un vantaggio pratico concreto derivante dall'eliminazione del provvedimento impugnato, non la sola correzione astratta di un errore di diritto.
  • Un provvedimento giudiziale adottato in udienza può essere revocato dal medesimo giudice fintantoché l'udienza non si sia formalmente conclusa e il fascicolo non sia definitivamente trasferito al G.u.p.; ciò esclude in molti casi la configurabilità immediata di una "carenza di potere" per la revoca.
  • Il concetto di "abnormità" dell'atto processuale richiede uno scrutinio rigoroso: può essere "strutturale" (quando il giudice esercita un potere che non gli è attribuito o agisce oltre i casi consentiti) o "funzionale" (quando l'atto determina la stasi del processo rendendo impossibile la prosecuzione). Non ogni errore di merito o di legittimità costituisce abnormità.
  • La restituzione dell'intero fascicolo al G.u.p. per nullità che riguardano posizioni parziali può essere illegittima se determina l'indebita regressione di atti già validamente compiuti; le parti possono sollecitare decisioni basate su ragioni di connessione, che il giudice deve valutare.
  • In giudizio di legittimità la mancata individuazione di un interesse concreto del ricorrente porta all'inammissibilità e può comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie.

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